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COMUNE DI FARA IN SABINA

REGOLAMENTO POLIZIA MUNICIPALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 47 del 03/10/96 (CO.RE.CO. 31/10/96 verb. n° 139).

 

INDICE

Art. 1 La Polizia Locale
Art. 2 Funzioni, compiti ed ambito territoriale della Polizia Municipale
Art. 3 Funzioni di Polizia Giudiziaria
Art. 4 Funzioni di Polizia Stradale
Art. 5 Funzioni di pubblica sicurezza
Art. 6 Collaborazione con la Polizia di Stato
Art. 7 Funzioni di sovrintendenza
Art. 8 Istituzione del Servizio di Polizia Municipale
Art. 9 Disposizioni generali e di rinvio
Art. 10 Personale della Polizia Municipale
Art. 11 Ordinamento Servizio
Art. 12 Qualifiche
Art. 13 Dotazione organica
Art. 14 Dipendenza
Art. 15 Capo Settore
Art. 16 Collaborazione con il Capo Settore
Art. 17 Vigili Urbani
Art. 18 Requisiti per l’accesso alle varie qualifiche
Art. 19 Altri requisiti
Art. 20 Mutamento di mansioni
Art. 21 Mobilità
Art. 22 Missioni ed operazioni esterne di Polizia Municipale
Art. 23 Distacchi e comandi
Art. 24 Disciplina in servizio
Art. 25 Dipendenza gerarchica
Art. 26 Facoltà di rivolgersi ai superiori
Art. 27 Norme generali di condotta
Art. 28 Comportamento in servizio
Art. 29 Doveri del personale
Art. 30 Il saluto
Art. 31 Presentazione in servizio
Art. 32 Obblighi del personale al termine del servizio
Art. 33 Servizio a carattere continuativo
Art. 34 Obbligo di reperibilità
Art. 35 Sede di servizio
Art. 36 Segreto d'ufficio e riservatezza
Art. 37 Cura della persona
Art. 38 Uso, custodia e conservazione attrezzature e documenti
Art. 39 Ordine del giorno e di servizio - Comunicazioni
Art. 40 Segnalazione di fatti e avvenimenti inerenti al servizio o di particolare urgenza e gravità
Art. 41 Orario e turni di servizio
Art. 42 Riposo settimanale - Festività infrasettimanali
Art. 43 Congedo ordinario
Art. 44 Formazione e aggiornamento professionale
Art. 45 Servizi in abito civile
Art. 46 Uniformi e distintivi di grado
Art. 47 Cura della divisa
Art. 48 Tessera di riconoscimento e placca di servizio
Art. 49 Strumenti operativi
Art. 50 Encomi ed elogi
Art. 51 Sanzioni disciplinari
Art. 52 Tricolore e Gonfalone del Comune
Art. 53 Indennità di istituto
Art. 54 Patrocinio legale
Art. 55 Norme finali
Art. 56 Norma transitoria

  TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI
 

CAPITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - La Polizia Locale

La Polizia Locale è l’insieme delle attività di polizia che vengono esercitate dai competenti organi istituzionali del Comune nell’ambito del territorio municipale e che non siano riservate dalla legge alla competenza delle Autorità Statali.
Essa si identifica nell’attività diretta ad attuare le misure amministrative preventive e repressive affinché dall’azione dei soggetti giuridici privati e pubblici non derivino danni sociali alla Comunità ed alle Istituzioni.

Art. 2 - Funzioni, compiti ed ambito territoriale della Polizia Municipale

La Polizia Municipale svolge le funzioni ed i compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione statale e regionale, dai regolamenti generali e locali ottemperando altresì alle disposizioni amministrative emanate dagli Enti e dalle Autorità competenti.
L’ambito territoriale ordinario delle attività di Polizia Municipale è quello del Comune fatti salvi i casi indicati nei successivi artt. 22 e 23 del presente Regolamento.
La Polizia Municipale, entro i limiti territoriali del Comune, provvede a:

a) vigilare sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune, con particolare riguardo a quelle concernenti: la Polizia urbana e rurale, l’edilizia, il commercio fisso ed ambulante, i pubblici esercizi ed attività ricettive, l’igiene e la sanità pubblica, in collaborazione con le strutture operative delle Aziende U.S.L., l’attività ittica e venatoria, la tutela ambientale;
b) svolgere i servizi di polizia stradale, ai sensi dell’art. 12 del nuovo C.d.S. approvato con D.P.R. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, nonché in caso di privati infortuni;
d) assolvere incarichi di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento e di rilevazione, a richiesta delle Autorità ed uffici autorizzati;
e) assolvere le funzioni di Polizia Amministrativa attribuite agli Enti Locali dal D.P.R. 24/07/1977 n° 616;
f) prestare servizio d’ordine, di vigilanza, di scorta e di rappresentanza necessari all’espletamento delle attività istituzionali del Comune;
g) svolgere funzioni attinenti alla tutela della sicurezza, del patrimonio pubblico e privato, dell’ordine, del decoro e della quiete pubblica;
h) accertare gli illeciti amministrativi e curare l’iter burocratico fino alla definizione della relativa procedura sanzionatoria;
i) adempiere alle istruzioni di servizio ed alle altre incombenze proprie della Polizia Municipale;
l) collaborare ai servizi ed alle operazioni di protezione civile demandate dalla legge al Comune.

Art. 3 - Funzioni di Polizia Giudiziaria

Il personale che svolge servizio di Polizia Municipale, nell’ambito territoriale dell’Ente di appartenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita, ex legge, funzioni di Polizia Giudiziaria assumendo a tal fine la qualifica di:

a) Agente di Polizia Giudiziaria, riferita agli agenti di Polizia Municipale;.
b) Ufficiale di Polizia Giudiziaria, riferita al Capo Settore-Comandante del Servizio di Polizia Municipale.

Art. 4 - Funzioni di Polizia Stradale

Il personale che svolge servizio di Polizia Municipale, nell’ambito territoriale dell’Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita, ex legge, servizio di Polizia stradale, consistente in:

a) prevenzione ed accertamento di illeciti in materia di circolazione stradale;
b) rilevazioni tecniche relative ad incidenti stradali ai fini giudiziari;
c) predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti alla regolamentazione del traffico;
d) servizi di scorta per la sicurezza della circolazione.

Il personale della Polizia Municipale concorre altresì alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere.

Art. 5 - Funzioni di pubblica sicurezza

Il personale che svolge servizio di Polizia Municipale nell’ambito territoriale dell’Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni esercita anche funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza rivestendo a tal fine la qualifica di agente (per i Vigili Urbani) e di ufficiale (per il Comandante) di pubblica sicurezza.
Il Prefetto, previa comunicazione del Sindaco, conferisce al suddetto personale, la qualifica di agente o ufficiale di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;
b) non aver subito condanne a pene detentive per delitti non colposi, o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
c) non essere stato espulso dalle Forze Armate o da corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.

La qualifica di agente o ufficiale di pubblica sicurezza, viene dichiarata decaduta dal Prefetto ove, sentito il Sindaco, venga accertato il venir meno di alcuno dei requisiti indicati nel precedente capoverso.

Art. 6 - Collaborazione con la Polizia di Stato

Il personale della Polizia Municipale nell’ambito del territorio comunale e nei limiti delle proprie attribuzioni, collabora con le Forze di Polizia di Stato, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, richiesta motivata dalle competenti Autorità.
Nei casi d’urgenza la disposizione può esssere impartita dal Comandante responsabile del servizio di Polizia Municipale. In tal caso ne deve essere data immediata comunicazione al Sindaco.
Nell’esercizio di tali funzioni il personale dipende operativamente e funzionalmente dalle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza, pur nel rispetto delle eventuali intese intercorse tra le dette Autorità ed il Sindaco.

Art. 7 - Funzioni di sovrintendenza

Il Sindaco o l’Assessore da lui formalmente delegato sovrintende al servizio di Polizia Municipale e, nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali, impartisce le direttive, vigila sul buon andamento ed imparzialità del servizio ed adotta i provvedimenti di polizia previsti dalla leggi e dai regolamenti. A tal fine si avvale del personale della Polizia Municipale.
Sono fatte salve le competenze attribuite al Segretario Generale dagli artt. 51 e 52 della legge 08/06/90 n° 142 e dallo Statuto del Comune.

Art. 8 - Istituzione del Servizio di Polizia Municipale

Ai sensi degli artt. 1 e 7 della legge 07/03/1986 n° 65 ed in attuazione della L.R. 24/02/90 n° 20 è istituito nel Comune di Fara in Sabina il Servizio di Polizia Municipale, la cui organizzazione e funzionamento sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento e delle normative cui fa rinvio il successivo art. 9.
Il Servizio di Polizia Municipale sarà trasformato in Corpo di Polizia Municipale allorquando il numero di unità del personale dipendente, effettivamente in servizio, raggiungerà i parametri indicati dall’art. 4 della L.R. 24/02/90 n° 20.

Art. 9 - Disposizioni generali e di rinvio

Al personale della Polizia Municipale si applicano le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente dal Comune contenute nel Regolamento Organico dell’Ente e negli accordi di comparto emanati e da emanare, in esecuzione della legge 29/03/83 n° 93, fatte salve quelle particolari definite nel presente regolamento e, per quanto in esso non previsto, nella legge 07/03/1986 n° 65.
Per quanto non previsto dalla normativa sopra citata ed in quanto compatibile, si applicano al personale della Polizia Municipale le disposizioni contenute nel D.P.R. 23/12/1983 n° 904 e nel testo aggiornato della legge 01/04/81 n° 121 recante “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza” pubblicata nel supplemento ordinario al n° 3 della G.U. del 10/01/87 n° 7.
Salvo che non sia diversamente stabilito, tutte le disposizioni del presente Regolamento, riferite generalmente agli agenti, si applicano a tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale.

  CAPITOLO II - ORDINAMENTO DEL CORPO/SERVIZIO

Art. 10 - Personale della Polizia Municipale

Il personale della Polizia Municipale adempie, nel territorio di competenza, ai compiti ed alle funzioni di Istituto previste dalle vigenti disposizioni in materia ed in particolare a quelle definite nella legge 7 marzo 1986 n° 65 e nel presente Regolamento.

Art. 11 - Ordinamento Servizio


Per l’espletamento dei compiti di istituto il Servizio di Polizia Municipale, è organizzato secondo le disposizioni dell’art. 52 dello Statuto, con la possibilità della gestione in forma associata del Servizio stesso secondo quanto previsto dalla legge 07/03/1986 n° 65 e dalla L.R. 24/02/90 n° 20.

Art. 12 - Qualifiche

Nell’ambito del Servizio di Polizia Municipale sono attualmente presenti le seguenti qualifiche funzionali:

a) Capo settore Funzionario Area Vigilanza 8° q.f. - Comandante;
b) Istruttore Area Vigilanza 6° q.f. - Sottufficiale;
c) Vigili Urbani 5° q.f. - Agenti.

Art. 13 - Dotazione organica

La dotazione organica del personale della Polizia Municipale è quella risultante dal Regolamento Organico del personale dipendente.

Art. 14 - Dipendenza

Il Servizio di Polizia Municipale dipende direttamente dal Sindaco o dall’Assessore formalmente delegato.
Gli ordini e le direttive del Servizio vengono impartite tramite il Capo settore, al quale devono pertanto essere indirizzate tutte le istanze, documentazioni, segnalazioni da parte del personale comunale, del Segretario Generale e/o degli Amministratori.
Agli agenti è vietato di corrispondere alle richieste dirette, salvo i casi di assoluta urgenza.

Art. 15 - Capo Settore

Il Capo settore responsabile del Servizio cura, nel rispetto dei principi contenuti nel presente Regolamento, l’organizzazione, l’addestramento, la disciplina, la direzione tecnico-operativa degli appartenenti al Servizio.
In particolare:
• cura l’aggiornamento tecnico-professionale dei componenti il Servizio;
• dispone dell’impiego tecnico-operativo del personale dipendente, assegnandolo alle unità, ai reparti ed ai servizi speciali, a seconda dei requisiti e delle attitudini possedute;
. dispone servizi ispettivi per accertare che tutti i dipendenti adempiano ai loro doveri secondo le direttive impartite;
• provvede a tutti i servizi ordinari e straordinari di istituto a mezzo ordini giornalieri di servizio;
• coordina i servizi e le operazioni di protezione civile demandate dalle leggi e dai regolamenti al Comune;
• svolge tutte le funzioni stabilite nel Reg. Org. del personale dipendente.
In caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal dipendente con qualifica immediatamente inferiore ed, a parità di qualifica, dal dipendente con più anzianità di servizio.
Con riferimento alla peculiare attività della Polizia Municipale, provvede altresì:

1) ad attività di studio, ricerca ed elaborazione di programmi, piani e progetti;
2) al controllo e verifica dei risultati conseguenti l’attività svolta;
3) ad attività di direzione e coordinamento del personale dipendente;
4) a curare la corretta procedura nella formazione degli atti amministrativi firmandone le relative proposte;
5) a curare il mantenimento delle migliori relazioni con l’Autorità Giudiziaria, con i Comandi d’Arma e di Polizia;
6) ad esprimere pareri obbligatori sui progetti, programmi, interventi, atti e provvedimenti che riguardano la circolazione stradale;
7) a segnalare al Sindaco ed al Segretario Generale, fatti e situazioni da valutare allo scopo di migliorare la funzionalità e l’efficienza dei servizi comunali;
8) a compiere quant’altro demandato dai contratti di comparto al personale comunale di pari qualifica assumendone conseguentemente le connesse responsabilità civili, penali ed amministrativo-contabili.

Le funzioni del Capo settore di cui è compreso il servizio, comportano impegno e disponibilità corrispondenti alle esigenze della Polizia Municipale, da assolvere osservando le modalità dei contratti collettivi di lavoro e le disposizioni del Reg. Org. del personale.

Art. 16 - Collaborazione con il Capo Settore

Nell’esercizio delle sue attribuzioni il Capo Settore è coadiuvato dal personale sottordinato inquadrato nelle relative qualifiche funzionali.
Tale collaborazione dovrà essere esplicata secondo le direttive impartite e gli incarichi affidati nel rispetto dei compiti, funzioni e responsabilità specificate per le qualifiche e profili professionali posseduti nei contratti di lavoro.

Art. 17 - Vigili Urbani

Gli Agenti di Polizia Municipale (Vigili Urbani) devono assolvere con cura e diligenza i doveri d’ufficio e di servizio, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute, collaborando fra loro ed integrandosi a vicenda, in modo che il servizio risulti efficiente e funzionale.
Insieme al senso di disciplina verso i superiori e di cortesia verso i colleghi, devono tenere, costantemente, in pubblico, contegni e modi corretti ed urbani, al fine di ispirare fiducia e credibilità verso l’istituzione di appartenenza.
Non possono essere impiegati in servizi diversi da quelli inerenti le funzioni istituzionali della Polizia Municipale, fatte salve le previsioni contenute negli artt. 6 e 20 in quanto compatibili.

  CAPITOLO III - NORME SPECIALI DI ACCESSO

Art. 18 - Requisiti per l’accesso alle varie qualifiche

L’assunzione del personale di Polizia Municipale avviene esclusivamente per concorso.
Per essere ammessi al concorso per l’accesso alle varie qualifiche della Polizia Municipale, oltre a quanto richiesto dal Reg. Org. del personale, gli interessati debbono possedere i seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;
b) idoneità al Servizio di Polizia Municipale;
c) titolo di studio previsto per le singole qualifiche dal contratto di comparto;
d) trovarsi nelle condizioni soggettive previste dall’art. 5, 2° comma della legge 65/86;
e) essere in possesso della patente di abilitazione alla guida di autoveicoli non inferiore alla categoria B.

Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati, o destituiti dai pubblici uffici che hanno riportato condanne a pene detentive per delitto non colposo o sono stati soggetti a misure di prevenzione.
Ai sensi e per gli effetti di cui al 6° comma dell’art. 24 D.P.R. 25/06/1983 n° 347 e dell’art. 5 del D.P.R. 13/05/1987 n° 268, l’accesso ai posti di qualifica immediatamente superiore a quella di vigile urbano, avviene per concorso interno, riservato al personale in servizio presso il Comune, in possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento e di quelli contenuti nel Reg. Org. del personale comunale, con anzianità di servizio di almeno tre anni nella qualifica immediatamente inferiore.
Nel caso in cui il concorso interno si concluda senza graduatoria degli idonei, si provvederà mediante concorso pubblico.
I vincitori dei concorsi a posti di addetti ai servizi di Polizia Municipale sono obbligati a frequentare i corsi di qualificazione professionale previsti dalla L.R. 24/02/90 n° 20.
La Commissione d’esame prevista dal Reg. Org. del personale dipendente è integrata da un esperto appartenente alla struttura del competente assessorato regionale degli Enti Locali.

Le prove d’esame riguarderanno le seguenti materie:

Prima prova scritta:
Diritto amministrativo e/o costituzionale con particolare riguardo all’ordinamento degli Enti Locali;

Seconda prova scritta:
Procedimenti sanzionatori amministrativi e penali;

Prova orale:

1) materie delle prove scritte;
2) elementi di diritto e procedura penale;
3) elementi di diritto della circolazione stradale;
4) nozioni di legislazione commerciale ed annonaria, urbanistico-edilizia, sanitaria e di pubblica sicurezza, legge-quadro sulla Polizia Municipale.

Art.19 - Altri requisiti

I candidati ai concorsi dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) sana e robusta costituzione
2) normalità del senso cromatico e luminoso;
3) udito normale;
4) apparato dentario tale da assicurare le funzioni masticatorie;
5) avere un visus di 10/10 per ciascun occhio anche con correzione di lenti.

  CAPITOLO IV - MOBILITA' - DISTACCHI - COMANDI

Art. 20 - Mutamento di mansioni

I dipendenti riconosciuti fisicamente inidonei in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuite al servizio di Polizia Municipale, possono essere trasferiti ed inquadrati in posti vacanti di qualifica corrispondente od immediatamente inferiore negli altri uffici comunali, in conformità alle disposizioni che regolano l'istituto del mutamento di mansioni per inidoneità fisica.
In tal caso non saranno più corrisposte le indennità di cui all'art.... 10 della legge 65/86.

Art. 21 - Mobilità

All'interno del settore di Polizia Municipale vige il principio della piena mobilità, ex art. 19, legge 29/03/1983 n. 93.
In materia si fa rinvio alle disposizioni vigenti che regolano l'istituto all'interno dell'Ente.

Art. 22 - Missioni ed operazioni esterne di Polizia Municipale

Le missioni del personale della Polizia Municipale esterne al territorio comunale sono autorizzate:

a) dal Segretario Generale a termini di Statuto e, nei casi di urgenza, dal Capo Settore per motivi di servizio connessi con l'attività istituzionale del Comune e dal Sindaco per soli fini di rappresentanza esterna;
b) dal Sindaco per soccorso in caso di calamità e disastri e per rinforzare altri corpi o servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, purché esistano appositi piani o accordi tra le Amministrazioni interessate. Di ciò va data preventiva comunicazione al Prefetto.
c) dal Capo Settore per le missioni a carattere contingente ed urgente per prestare soccorso in pubblici o privati infortuni e calamità, fermo restando l'obbligo al Capo Settore di darne tempestiva comunicazione al Segretario Generale, al Sindaco ed al Prefetto.
d) le operazioni esterne di Polizia, di iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

Il trattamento economico del personale incaricato di compiere missioni esterne per collegamento e rappresentanza, è liquidato e pagato dall'Ente di appartenenza.
Negli altri casi i rapporti economici tra le autorità o enti interessati saranno definiti nei piani o accordi di cui alla precedente lett. b) e liquidati con provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 23 - Distacchi e comandi

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale possono essere autorizzati a prestare servizio presso altri enti. I distacchi ed i comandi dovranno essere individuati con deliberazione della Giunta Comunale, sentito il Capo Settore, per esigenze temporanee e purché i compiti assegnati siano inerenti alle funzioni di polizia locale, e la disciplina rimane quella dell'Ente di appartenenza. In tale caso l'ambito ordinario di attività è quello del territorio comunale di appartenenza e quello dell'Ente presso cui il personale sia stato comandato.
L'Ente beneficiario del comando dovrà rimborsare al Comune il trattamento economico spettante al personale comandato nonché le relative indennità di missione in quanto dovute, ed i compensi per l'eventuale lavoro straordinario svolto.

  CAPITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 24 - Disciplina in servizio

La buona organizzazione e l'efficienza del Servizio si basano sul principio della disciplina, la quale impone al personale il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti alle proprie mansioni, attribuzioni e gradi, la stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, degli ordini e delle direttive ricevute, nonché il rispetto della gerarchia e la scrupolosa osservanza dei doveri d'ufficio.
Nell'amministrare la disciplina, il Capo Settore e gli addetti al coordinamento ed al controllo, debbono proporsi finalità educative e correttive per trasmettere ai dipendenti il senso del dovere, della responsabilità, della dignità e personalità.
Inoltre, tenuto presente che i dipendenti si trovano nella necessità di operare rapidamente e con piena responsabilità, si dovrà tenera conto delle loro attitudini, dell'anzianità, dei loro stati d'animo, del carattere, dei precedenti di condotta e di servizio in relazione alle particolari difficoltà delle mansioni loro affidate.

Art. 25 - Dipendenza gerarchica

Il Personale della Polizia Municipale è obbligato ad osservare ed eseguire gli ordini e le direttive impartite dai superiori gerarchici.
Qualora rilevi che l'ordine o la direttiva impartite siano viziate da illegittimità ne dovrà fare rimostranza al superiore gerarchico. Qualora le disposizioni vengano rinnovate per iscritto, il dipendente ha il dovere di darvi esecuzione.
Ove all'esecuzione dell'ordine si frapponessero difficoltà ed inconvenienti e non fosse possibile ricevere ulteriori direttive, il dipendente deve adeguarsi per superarli anche con proprie iniziative, evitando di arrecare, per quanto possibile, pregiudizi al servizio.
Di quanto sopra egli deve informare il superiore, riferendo altresì dei risultati e di ogni altra conseguenza del suo intervento.
Il personale non deve comunque porre in essere atti o tenere comportamenti conseguenti alle direttive ed istruzioni impartite qualora i medesimi siano vietati dalla legge penale.
La posizione gerarchica dei singoli dipendenti, oltre che dalla qualifica, è determinata con riferimento alla maggiore anzianità di servizio o, a parità di servizio, con riferimento alla maggiore anzianità anagrafica.

Art. 26 - Facoltà di rivolgersi ai superiori

Il personale della Polizia Municipale ha facoltà di rivolgersi ai superiori nel rispetto della gerarchia.
Il personale ha diritto di consegnare gli scritti in plichi sigillati al diretto superiore, che ne rilascia ricevuta e ne dispone il tempestivo inoltro alle autorità cui sono diretti.

Art. 27 - Norme generali di condotta

Il comportamento in servizio del personale della Polizia Municipale deve essere improntato a correttezza, cortesia ed irreprensibilità.

Art. 28 - Comportamento in servizio

Il personale della Polizia Municipale deve prestare la propria opera nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate curando, in conformità alle leggi vigenti e delle disposizioni e direttive impartite con la massima diligenza, l'interesse dell'Amministrazione.
Nei rapporti con i colleghi, qualunque sia la loro qualifica, i dipendenti devono ispirarsi al principio di una assidua e solerte collaborazione in modo da assicurare il più efficace rendimento in servizio.
Nei rapporti con i terzi, e con la collettività in genere, il comportamento del personale deve essere tale da ispirare fiducia e collaborazione fra i cittadini, Enti e l'Amministrazione di appartenenza.

ART. 29 - Doveri del personale

Il personale della Polizia Municipale dovrà in particolare:
• non denigrare con atti o parole l'amministrazione e i suoi componenti;
• usare l'autorità derivante dalla propria funzione, ma senza abusarne a proprio vantaggio;
• onorare sempre i debiti contratti e non contrarli mai con persone equivoche o sospette di reati ne con i colleghi;
• evitare, al di fuori delle esigenze di servizio, di frequentare persone, compagnie e locali che possano in qualche modo sminuire la dignità della funzione;
• evitare altresì di frequentare, se non per ragioni di servizio, persone dedite ad attività immorale e contro il buon costume o pregiudicate.

ART. 30 - Il saluto

Il personale della Polizia Municipale è tenuto al saluto nei confronti dei superiori gerarchici . I Superiori devono rispondere al saluto .
Il saluto viene reso dal personale della Polizia Municipale in divisa , secondo le modalità delle Forze Armate.
Sono dispensati dal saluto : il moviere, il personale a bordo di veicoli , il personale in servizio di scorta .
Il saluto è una positiva testimonianza di cortesia tra pari grado , pari qualifica e verso il cittadino con cui il personale si incontra per motivi d'ufficio . 

ART. 31 - Presentazione in servizio

Il personale di Polizia Municipale ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita ,
presso l'unità a cui è assegnato , in perfetto ordine nella persona e nel vestiario con l'equipaggiamento prescritti . E' suo dovere informarsi e controllare preventivamente l'orario, il servizio da svolgere e le relative modalità.

ART. 32 - Obblighi del personale al termine del servizio

Il personale deve riferire su ogni fatto di particolare rilievo avvenuto durante l'esple tamento del servizio, con apposita segnalazione scritta , per gli adempimenti di legge, fatto salvo l'obbligo del dipendente di redigere gli ulteriori atti previsti dalle disposizioni vigenti.

ART. 33 - Servizio a carattere continuativo

Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto , il personale che ha terminato il proprio turno :

a) non deve allontanarsi fino a quando la continuità dei servizi non sia assicurata dalla presenza del personale che deve sostituirlo;
b) deve riferire senza indugio, con apposita relazione al Capo Settore, di tutti quei fatti, verificatisi durante lo svolgimento del proprio turno di servizio, che, per la loro natura, devono essere immediatamente segnalati.

ART. 34 - Obbligo di reperibilità

Il Capo Settore deve essere sempre reperibile .
Al personale della Polizia Municipale può essere fatto obbligo di mantenere la reperibilità allo scopo di far fronte a situazioni che richiedano la presenza di personale nel posto di lavoro .
Il personale interessato alla reperibilità deve poter essere immediatamente rintracciato secondo le modalità stabilite dal Capo Settore.
Il personale deve poter raggiungere , quando chiamato , il posto di servizio nel più breve tempo possibile e , comunque , entro mezz'ora dalla chiamata .
Sono fatte salve le disposizioni in materia, stabilite dai contratti collettivi di lavoro.

ART. 35 - Sede di servizio

Il personale della Polizia Municipale non ha l'obbligo di risiedere nel territorio del Comune quando ciò sia compatibile con le esigenze del servizio.

ART. 36 - Segreto d'ufficio e riservatezza

Il personale della Polizia Municipale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio , e non può fornire a chi non ne abbia diritto , anche se trattasi di atti non segreti , notizie relative ai servizi d'istituto , a pratiche o provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura .
La divulgazione delle notizie di interesse generale che non debbano ritenersi segrete, concernenti l'attività dell'ufficio , servizio d'istituto , provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura, è autorizzata dal Capo Settore previo nulla osta del Sindaco.

ART. 37 - Cura della persona

Il personale della Polizia Municipale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore, al fine di evitare giudizi negativi, che possano arrecare pregiudizio al prestigio e al decoro dell'Amministrazione che rappresenta.
L'acconciatura dei capelli , della barba e dei baffi nonché i cosmetici da trucco , eventualmente usati dal personale femminile , devono essere compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza.
E' vietato variare la foggia dell'uniforme. E' altresì vietato usare orecchini , collane ed altri monili che possano alterare l'aspetto formale dell'uniforme.

ART 38 - Uso, custodia e conservazione attrezzature e documenti

Il personale della Polizia Municipale è responsabile della custodia e conservazione di mezzi, attrezzature, materiali e documenti affidatigli per ragioni di servizio o di cui venga co munque in possesso.
E' pertanto tenuto ad osservare la massima diligenza nel rispetto delle disposizioni ricevute .
Eventuali danneggiamenti , sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente, salvo casi di forza maggiore , segnalati per iscritto ai propri superiori .

ART. 39 - Ordine del giorno e di servizio - Comunicazioni

Ai fini del raggiungimento delle finalità istituzionali , nonché per l'esercizio delle specifi che attribuzioni , ex art. 9 della Legge 7/3/86 n. 65 , il Capo Settore deve tenere un registro contenente le disposizioni relative all'impiego tecnico operativo del personale , alle istruzioni e direttive per l'espletamento dei servizi di istituto , nonché ogni altra indicazione di organizzazione diretta al raggiungimento degli obiettivi programmati ed al soddisfacimento delle disposizioni e/o direttive trasmesse dal Sindaco o Assessore delegato dal Segretario Generale .

ART. 40 - Segnalazione di fatti e avvenimenti inerenti al servizio o di particolare urgenza e gravità

Al termine di servizi particolari espressamente comandati, il responsabile che ne ha avuto la direzione o l'operatore " isolato ", deve riferire immediatamente con il mezzo più rapido ai suoi diretti superiori le eventuali novità e ogni fatto e notizie rilevate durante lo svolgimento del servizio stesso, anche se interessano servizi diversi da quello di polizia .
Fatti, avvenimenti e notizie di particolare importanza o gravità e che rivestano comunque carattere di urgenza, dovranno essere direttamente comunicati al Capo Settore da chi li ha rilevati e contemporaneamente ai diretti superiori, salvo ed impregiudicato l'obbligo di cui all'art. 347 del Codice di Procedura Penale.
Delle suddette segnalazioni il Capo Settore ne dovrà dare tempestiva notizia agli organi competenti.

ART. 41 - Orario e turni di servizio

Per il Capo Settore, o chi lo sostituisce in sua assenza, l'orario di servizio è determinato in relazione alla specificità della propria funzione.
Per tutti gli appartenenti al Servizio, l'orario normale di servizio è stabilito in 36 ore settimanali, siano esse compiute di giorno o di notte, e in giorni festivi.
Per ore di servizio si intendono quelle impiegate in servizi attivi di vigilanza, nelle operazioni di servizio e per l'istruzione professionale.
Quando necessità eccezionali o particolari esigenze di servizio lo richiedano, il personale è tenuto a prestare la sua opera anche per un orario superiore a quello indicato, o in turni diversi da quelli normali.
In questi casi la prestazione eccedente l'orario normale sarà compensata come lavoro straordinario, o soggetta a recupero a richiesta del dipendente.

ART. 42 - Riposo settimanale - Festività infrasettimanali

I riposi settimanali, se previsti, sono programmati a cura del settore, contemperando, per quanto possibile, le esigenze del personale con quelle del Servizio.
Qualora, per motivi di servizio, il riposo settimanale non venga effettuato, è recuperato, di norma, entro 15 giorni.
I vigili che, per motivi di servizio, non abbiano usufruito della festività infrasettimanale, hanno diritto ad una giornata compensativa di riposo.

ART. 43 - Congedo ordinario

Il Capo Settore, tenuto conto delle esigenze del Servizio e possibilmente delle richieste del personale, propone, annualmente, al Segretario Generale, i turni di ferie.
Di norma, il numero del personale assente non deve superare il 50% della forza effettiva.
Per motivate esigenze di servizio, Il Sindaco o il Segretario Generale o il Capo Settore, possono sospendere i turni di ferie.
Le ferie sono concesse dal Segretario Generale secondo le disposizioni statutarie.
La sospensione disposta dal Sindaco o dal Capo Settore va sempre segnalata al Segretario Generale.
I vigili sono tenuti a comunicare al Settore il proprio recapito durante le ferie.

ART. 44 - Formazione e aggiornamento professionale

Nel rispetto delle normative regionali vigenti, il Comune promuove e favorisce forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale della Polizia Municipale.
Tali attività saranno finalizzate:

a) a garantire che ciascun dipendente acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuiti nell'ambito del Servizio di Polizia Municipale;
b) a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa.

La partecipazione ai corsi suddetti costituisce un dovere per il personale della Polizia Municipale che sarà iscritto agli stessi dall'Amministrazione Comunale su proposta del Capo Settore.

ART. 45 - Servizi in abito civile

Il personale della Polizia Municipale, durante il servizio di istituto, è tenuto ad indossare l'uniforme.
Le attività possono essere svolte in abito civile, quando ciò sia strettamente necessario e venga autorizzato dal Sindaco o dall'Assessore formalmente delegato, su proposta del Capo Settore.
Il personale autorizzato a svolgere il servizio in abito civile ha l'obbligo di applicare sull'abito, in modo visibile, la placca di riconoscimento nel momento in cui debba far riconoscere la propria qualità e, ove richiesto, deve esibire la tessera di riconoscimento.

  CAPITOLO VI - DOTAZIONI

ART. 46 - Uniformi e distintivi di grado

In conformità alle disposizioni e ai criteri di cui alla L.R. 24/02/90 n. 20, emanata in attuazione della riserva contenuta nell'art... 6 della Legge 07/03/86 n. 65, le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado in dotazione al personale della Polizia Municipale, saranno definiti con successivo provvedimento.
L'uniforme e gli altri oggetti accessori di equipaggiamento sono forniti dall'Amministrazione Comunale.

ART. 47 - Cura della divisa

La divisa deve essere indossata con proprietà, dignità e decoro.
Non è consentito al personale in divisa di portare capi di vestiario, accessori ed altri oggetti non forniti dall'Amministrazione Comunale, ne alterare il proprio equipaggiamento.
E' fatto divieto al personale della Polizia Municipale di indossare la divisa, o parte di essa, fuori servizio o comunque in luoghi, circostanze o per l'esecuzione di lavori o incombenze non conformi al suo decoro.
Nel caso in cui il personale sia autorizzato a svolgere il servizio in abito civile non è consentito di portare effetti od oggetti costituenti la divisa di servizio.
Al personale decorato al valor militare, al merito di guerra, al valore civile è consentito fregiarsi dei relativi distintivi, nastrini e decorazioni.
La consegna dei capi di vestiario facenti parte della divisa dovrà essere registrata su apposita scheda personale, nella quale sarà indicato il momento temporale della consegna ed il periodo d'uso relativo.
I capi di vestiario dovranno essere custoditi con la massima diligenza.
In caso di deterioramento imputabile a negligenza si applicheranno i provvedimenti disciplinari previsti per la negligenza in servizio.

ART. 48 - Tessera di riconoscimento e placca di servizio

Il personale della Polizia Municipale è munito di una tessera di riconoscimento che ne attesta generalità e qualifica, e di una "placca" di servizio recante il numero di matricola da portare puntata sulla divisa all'altezza del petto nella parte sinistra della giacca, cappotto o camicia.
Le caratteristiche della tessera e della "placca" sono definite con deliberazione della Giunta Comunale.
Nella tessera di riconoscimento deve comunque essere indicato lo stemma ed il nome del Comune, la dicitura "Servizio di Polizia Municipale", la data del rilascio, la firma del Sindaco ed il timbro del Comune.
Nella placca è indicato lo stemma del Comune ed il numero di matricola.
Lo smarrimento o la distruzione deve essere immediatamente denunciata al Capo Settore.

ART. 49 - Strumenti operativi

Nel rispetto delle caratteristiche individuate dalla legge regionale di attuazione all'art... 6 della Legge 07/03/86 n. 65, il Servizio di Polizia Municipale sarà dotato di appositi strumenti operativi.
Per l'uso, la manutenzione e la conservazione degli strumenti sopraindicati si fa rinvio alle disposizioni contenute negli artt. 38 e 51 in quanto applicabili.

  TITOLO II - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - ENCOMI - NORME FINALI

ART. 50 - Encomi ed elogi

Gli appartenenti al Servizio che si siano distinti per atti eccezionali di merito, di abnegazione e di coraggio, possono essere premiati, avuto riguardo all'importanza dell'attività svolta e degli atti compiuti, come segue:

a) elogio scritto del Capo Settore del Servizio;
b) encomio semplice del Sindaco o del Segretario Generale;
c) encomio solenne deliberato dalla Giunta Comunale
d) proposta di una ricompensa al valore civile da rilasciarsi da parte del Ministero dell'Interno, tramite la Prefettura, per atti di particolare coraggio e sprezzo del pericolo.

Gli elogi, gli encomi e le proposte di ricompensa al valore civile, sono registrati nello stato di servizio dell'interessato.
I riconoscimenti di cui alle lettere b) - c) - d) costituiscono titolo nei concorsi interni e pubblici.

ART. 51 - Sanzioni disciplinari

Ad integrazione dei provvedimenti disciplinari a carico del personale dipendente dal Comune, stabiliti nel vigente Regolamento Organico, il personale della Polizia Municipale è altresì soggetto alle seguenti sanzioni:

1) richiamo verbale del Capo Settore;
2) richiamo scritto;
3) riduzione dello stipendio;
4) sospensione dal servizio e dallo stipendio.

Si applica il richiamo verbale per le seguenti mancanze:

a) mancato uso della tessera di riconoscimento e/o placca di servizio;
b) alterazioni o modifiche arbitrarie alla divisa;
c) incuria nella pulizia dell'uniforme o nella conservazione degli effetti di vestiario e del
materiale di armamento e di casermaggio in consegna;
d) uso di indumenti od oggetti di vestiario non prescritti;
e) omessa riconsegna di chiavi o di quanto altro possa ritardare o pregiudicare il regolare
andamento del Servizio;
f) portare involucri voluminosi in uniforme, anche se non in servizio comandato;
g) omissione del saluto a chi è dovuto;
h) conversare o fumare in servizio.

Si applica il richiamo scritto:

a) per la recidiva nelle mancanze che dettero luogo al richiamo verbale del Capo
Settore
b) per più grave negligenza in servizio o per altre mancanze anche fuori dall'Ufficio, tra le quali:
- allontanamento dal servizio prima dell'orario di cessazione dello stesso;
- deterioramento o smarrimento colposo della placca di servizio e/o della tessera di riconoscimento;
- ritardo e trascuratezza nell'esecuzione degli ordini di servizio;
- ritardo od omissione nel riferire su fatti inerenti il servizio;
- tolleranza di trasgressioni da parte degli inferiori;
- inosservanza della via gerarchica nei rapporti e per reclamo verso i superiori;
- contegno o linguaggio scorretto in servizio o in luogo pubblico;
- permanenza in locali di pubblico ritrovo in ore di servizio e non per ragioni di servizio;
- ritardata consegna degli oggetti rinvenuti a chi di dovere o dei quali si sia venuti in possesso per regioni di servizio salvo che il fatto non costituisca reato;
- mancata osservanza sulle disposizioni sull'uso, compilazione, rilascio delle bollette per le contravvenzioni conciliate e ritardo della consegna dei relativi bollettari di di conciliazione già esauriti.

Si applica la riduzione dello stipendio:

a) per recidiva nei fatti che dettero luogo in precedenza a richiamo scritto o per maggiore gravità di casi ;
b) per gravi irregolarità o inosservanza dell'adempimento dei propri compiti ;
c) per grave comportamento verso i superiori , colleghi e dipendenti , ovvero verso il pubblico ;
d) per insubordinazione verso i superiori o l'Amministrazione ;
e) per condotta e per comportamento tenuti in dispregio al decoro delle proprie funzioni;
f ) per tolleranza di irregolarità di servizio o di atti di indisciplina , di scorretto contegno o di abusi da parte del personale dipendente ;
g) per manifestazioni palesemente lesive della compagine amministrativa , politica e sociale dello Stato ;

Si applica la sospensione dal servizio e dallo stipendio :

a) per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo a riduzione dello stipendio o per maggiore gravità delle infrazioni per le quali è comminato il richiamo scritto o la riduzione dello stipendio ;
b) per aver fatto palesemente ed aver concorso di nascosto in pubblicazioni di critica sleale od acrimoniosa all'Amministrazione od ai superiori , o che danneggiano il pregio ed il credito dell'amministrazione ;
c) per qualsiasi infrazione che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tol-
leranza di gravi abusi ;
d) per grave insubordinazione ;
e) per pregiudizio recato agli interessi dello Stato o del Comune , o a quelli dei privati nei loro rapporti con lo Stato o col Comune , e derivato da grave negligenza nell' adempimento dei doveri d'ufficio ;
f) per offesa al decoro dell'Amministrazione;
g) per uso improprio degli strumenti ed oggetti in dotazione ai fini personali , salvo che il fatto non costituisca reato ;
h) per denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori .
Tutte le punizioni , ad eccezione del richiamo verbale , sono registrate sullo stato di servizio del punito e citate nell'ordine del giorno .


ART. 52 - Tricolore e Gonfalone del Comune

Al Servizio di Polizia Municipale sono affidate la Bandiera Tricolore della Repubblica Italiana ed il Gonfalone del Comune .
Gli appartenenti al servizio di Polizia Municipale su ordine del Sindaco ,dell'Assessore formalmente delegato o del Capo Settore provvedono alla esposizione della Bandiera e/o del Gonfalone , nei casi e secondo le modalità previste dalla Legge .

ART. 53 - Indennità di istituto

In attuazione di quanto disciplinato dall'art.10 della Legge 65/86, al personale della Polizia Municipale compete, con la decorrenza di cui al successivo art. 11 della citata legge, l'indennità annuale ex art. 26, 4° comma, D.P.R. 347 nelle misure previste dai contratti di comparto.
Competono inoltre, se ed in quanto dovute, le indennità di turno, reperibilità, ecc.

ART. 54 - Patrocinio legale

L'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura del procedimento di responsabilità civile e penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del Servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interesse, ogni onere di difesa sin dalla apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di gradimento del medesimo.
In caso di sentenza esecutiva per fatti commessi per dolo o colpa grave l'Ente recupererà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la difesa in ogni grado e giudizio.

ART. 55 - Norme finali

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione dell'Organo di controllo e secondo le disposizioni statutarie.
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate le norme di cui alle leggi:
- L. 07/03/86 n. 65;
- L.R. 24/02/90 n. 20;
- al vigente ordinamento delle autonomie locali;
- allo Statuto del Comune di Fara Sabina;
- al D.M. 04/03/87 n. 145;

ART. 56 - Norma transitoria

Il Comune si riserva di apportare modifiche al presente regolamento dopo un anno dalla sua approvazione previa verifica dei risultati ottenuti.

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