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COMUNE DI FARA IN SABINA

REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 8 del 11.03.2003
Pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 17.03.2003 al 01.04. 2003

 

INDICE

Art. 1 Disposizioni generali
Art. 2 Attribuzioni del Presidente
Art. 3 Consiglieri: Entrata in carica e cessazione
Art. 4 Consiglieri: Diritti e Poteri
Art. 5 Presentazione di proposte al Consiglio
Art. 6 Interrogazioni
Art. 7 Interpellanze
Art. 8 Mozioni
Art. 9 Ordine del giorno
Art. 10 Incarichi speciali
Art. 11 Servizi a disposizione dei Consiglieri
Art. 12 Composizione dei Gruppi Consiliari
Art. 13 Sedi - Attrezzature - Servizi
Art. 14 Conferenza dei capigruppo
Art. 15 Istituzione – Composizione - Durata
Art. 16 Nomina del Presidente
Art. 17 Funzioni delle Commissioni
Art. 18 Funzioni del Presidente
Art. 19 Convocazione delle Commissioni
Art. 20 Validità delle sedute e funzionamento delle Commissioni
Art. 21 Commissioni speciali, di indagine e di controllo e garanzia
Art. 22 Convocazione
Art. 23 Avviso di convocazione
Art. 24 Ordine del giorno delle sedute e deposito degli Atti a disposizione dei Consiglieri
Art. 25 Numero legale
Art. 26 Verifica del numero legale
Art. 27 Seduta Deserta per mancanza del numero legale e seconda convocazione
Art. 28 Numero legale - Casi particolari
Art. 29 Partecipazione dell’Assessore esterno
Art. 30 Pubblicità delle sedute
Art. 31 Presidenza delle sedute
Art. 32 Poteri del presidente
Art. 33 Comportamento dei Consiglieri in aula
Art. 34 Comportamento del Pubblico
Art. 35 Apertura della seduta
Art. 36 Comunicazioni e dichiarazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
Art. 37 Relazione sulle proposte
Art. 38 Disciplina della discussione
Art. 39 Intervento per richiamo al regolamento o mozione d'ordine
Art. 40 Emendamenti sulle proposte in discussione
Art. 41 Ammissione di Funzionari, Consulenti, Esperti
Art. 42 Chiusura della discussione
Art. 43 Modalità generali
Art. 44 Astensioni obbligatorie e facoltative
Art. 45 Votazione palese
Art. 46 Votazione segreta
Art. 47 Esito delle votazioni
Art. 48 Segretario
Art. 49 Verbali delle sedute
Art. 50 Deleghe del Sindaco
Art. 51 Norme transitorie ed attuative

 

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Disposizioni generali

• Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dalle leggi, dallo Statuto e dal presente Regolamento. Qualora, nel corso delle sedute, si presentino situazioni che non risultano disciplinate dalle predette fonti normative, la decisione in merito è rimessa al Presidente, sentiti eventualmente la Conferenza dei capigruppo ed il Segretario generale.

• Le sedute del Consiglio comunale si tengono, di norma, presso la sede comunale.

• Il Presidente del consiglio, sentiti i capigruppo, può stabilire che la seduta del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso.

• In relazione ad argomenti ai quali siano interessati anche la Provincia o altri Comuni, il Presidente del consiglio, sentiti i capigruppo ed in accordo con la Provincia o gli altri Comuni, può promuovere la convocazione congiunta dei rispettivi Consigli.

 

TITOLO II - PRESIDENTE E UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 2 - Attribuzioni del Presidente

• Il Presidente del consiglio, nel quadro delle attribuzioni previste dalla legge e dallo Statuto, rappresenta il Consiglio comunale e ne assicura il buon andamento, ispirandosi a criteri di imparzialità e valorizzandone le prerogative. Fa osservare il Regolamento, vigila sulla corretta comunicazione delle attività del Consiglio comunale e delle sue Commissioni, presiede la Conferenza dei capigruppo, eventualmente allargata ai Presidenti delle commissioni.

• Il Presidente convoca e presiede il Consiglio comunale, può prendere la parola in qualsiasi momento, decide sulla ricevibilità degli atti presentati per l’esame del Consiglio dando tempestiva comunicazione al proponente ed ai capigruppo degli atti ritenuti irricevibili, dirige, modera e dichiara chiusa la discussione, dà la parola assicurando il rispetto dei tempi previsti per ciascun intervento, puntualizza i termini delle proposte da discutere e da votare e le modalità delle votazioni, stabilisce l’ordine delle votazioni, ne accerta l’esito e ne proclama i risultati, assicura la regolarità delle sedute consiliari disponendo sull’utilizzazione del personale della polizia municipale ivi assegnato, può sospendere o togliere la seduta.

• Nell’ambito della Conferenza dei capigruppo il Presidente organizza l’utilizzazione dei mezzi e delle strutture in dotazione al Consiglio, e decide i provvedimenti da adottare per assicurare a ciascun Consigliere ed ai gruppi consiliari il proficuo esercizio del loro mandato, favorendo l’acquisizione di informazioni e documenti e sollecitando la collaborazione degli uffici comunali per la presentazione di delibere e istanze consiliari.
Può invitare persone esterne, anche su indicazione del Sindaco o della Giunta, alle sedute del Consiglio comunale o alla Conferenza dei capigruppo.

• Il Presidente può richiedere, tramite i dirigenti comunali, atti, informazioni, pareri e relazioni sulle attività dell’Amministrazione, che devono essergli tempestivamente forniti con i soli limiti dovuti alle disposizioni sul diritto d’accesso e sulla riservatezza. D’intesa con il Sindaco, entro 3 mesi dall’inizio del mandato, sono disciplinati i casi di utilizzo, da parte del Presidente, dell’aula e delle sale del Consiglio comunale e dei locali della presidenza.
Il Presidente riceve dagli Assessori copia degli atti e delle proposte di delibera allorché sono comunicati alle Commissioni consiliari e può trasmetterli ai singoli Consiglieri.

• Il Presidente promuove la formazione e l’aggiornamento dei singoli Consiglieri.

  TITOLO III - CONSIGLIERI

Art. 3 - Consiglieri: Entrata in carica e cessazione

• L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuiti al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge; l'inizio e la cessazione del mandato elettivo, la rimozione e la sospensione dalla carica sono regolate dalla legge e dallo Statuto.

Art. 4 - Consiglieri: Diritti e Poteri

• I Consiglieri, secondo le modalità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento, hanno diritto di:

- richiedere la convocazione del Consiglio;
- partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola, presentare emendamenti alle proposte di deliberazione poste in discussione e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno;
- far parte delle Commissioni consiliari e assistere alle sedute delle Commissioni di cui non sono componenti.

• Al fine di consentire ai Consiglieri una proficua partecipazione ai lavori, non sono convocati, ordinariamente, nella stessa giornata, più di due organismi collegiali.

• Ai Consiglieri comunali viene corrisposto il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale, delle Conferenze dei capigruppo, delle Commissioni consiliari .
Ai Consiglieri che partecipano, nella stessa giornata, a più riunioni degli organismi collegiali individuati al precedente comma, viene corrisposto, per ciascuna riunione, un distinto gettone di presenza, a condizione che non vi sia sovrapposizione nello svolgimento effettivo delle sedute.
Lo stesso organismo collegiale, se convocato in più sedute nella stessa giornata, dà diritto ad un solo gettone di presenza. Viene corrisposto un ulteriore gettone nel caso in cui la seduta si protragga oltre la mezzanotte.

Art. 5 - Presentazione di proposte al Consiglio

• Ciascun Consigliere ha diritto di presentare al Consiglio proposte di deliberazione relative ad oggetti di competenza del Consiglio stesso, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge.

• La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente del consiglio.

• E' trasmessa inoltre dal Presidente del consiglio alla Commissione permanente competente per materia che esprime sulla stessa il proprio parere entro il termine massimo di cinque giorni.

• La proposta di deliberazione, se ottiene il parere favorevole della Commissione consiliare, espresso a maggioranza assoluta dei voti, dovrà essere iscritta all'O.d.G. del Consiglio comunale.

• In caso contrario, la proposta sarà restituita al Consigliere, il quale, può esercitare il diritto di presentazione della stessa al Consiglio comunale, insieme al parere motivato espresso dalla Commissione competente. Qualora la Commissione non esprima il parere entro il termine di cui al precedente comma 3, la proposta viene esaminata dalla conferenza dei capigruppo che decide in merito all'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio comunale.

• I cittadini possono presentare proposte di deliberazione, ex art.12 dello statuto, se corredata dalle firme di almeno l’1% degli elettori. Le firme devono essere raccolte nei modi previsti dalla legge e depositate congiuntamente alla proposta di deliberazione nella segreteria del comune. La proposta viene inserita automaticamente nell’ordine del giorno del consiglio comunale successivo al deposito della proposta previo esame della commissione consiliare competente per materia.

• Le proposte popolari presentate in modo diverso devono essere valutate dalla commissione consiliare competente, che a maggioranza decide se inserire la proposto nell’ordine del giorno del consiglio comunale immediatamente successivo.

Art. 6 - Interrogazioni

• L'interrogazione consiste in una domanda formulata per iscritto al Sindaco e al Presidente del consiglio relativa a materie di competenza del Comune, al fine di conoscere gli intendimenti della Giunta o avere informazioni in merito. L'atto deve essere depositato presso la segreteria comunale direttamente dai proponenti.

• I Consiglieri devono specificare nell'interrogazione se intendono ricevere la risposta in Consiglio, in Commissione consiliare o per iscritto.

• Le interrogazioni con risposta in Consiglio devono essere iscritte all'ordine del giorno del medesimo nella seduta immediatamente successiva alla data di presentazione.

• A tali interrogazioni risponde verbalmente il Sindaco o l'Assessore, di norma all'inizio di ogni seduta, alla presenza dell'interrogante

• Nel caso in cui l'interrogante o tutti gli interroganti non siano presenti quando il Sindaco o l'Assessore intendono rispondere, l'interrogazione decade.

• La risposta ad una interrogazione non può eccedere la durata di 15 minuti.

• Il Consigliere interrogante può replicare per dichiarare se sia soddisfatto o no. L'intervento di replica non può eccedere la durata di 10 minuti, anche nel caso di più interroganti.

• Nessun Consigliere può intervenire sull'argomento oggetto della risposta all'interrogazione e sulla replica dell'interrogante, salvo che il Presidente del consiglio, previo voto favorevole del Consiglio, decida di trasformarla in interrogazione con dibattito.

• La risposta in Commissione avviene con le stesse modalità previste per la risposta in Consiglio.

• La risposta scritta viene fornita dal Sindaco o dall'Assessore competente. E' facoltà dell'interrogante dichiarare per iscritto al Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco di ritenersi soddisfatto ovvero di dichiarare i motivi per cui non considera soddisfacente la risposta.

• Le risposte in Commissione e le risposte scritte devono essere fornite entro 30 giorni dalla presentazione delle richieste.

Art. 7 - Interpellanze

• L'interrogazione con dibattito (o interpellanza) consiste nella domanda formulata al Presidente del consiglio e al Sindaco, per iscritto circa le iniziative della Giunta ovvero circa gli intendimenti della stessa su questioni inerenti alle funzioni del Comune. L'atto deve essere depositato presso la segreteria comunale, direttamente dai proponenti o tramite l'apposito ufficio, di cui all'art. 11.

• L'interpellanza può essere presentata da un capogruppo o da almeno 3 Consiglieri e deve essere iscritta all'ordine del giorno del consiglio nella seduta immediatamente successiva alla data di presentazione.

• Uno dei firmatari ha facoltà di intervento per illustrare l'interpellanza, alla quale dà risposta il Sindaco o l'Assessore.

• I Consiglieri possono intervenire sull'argomento; il Consigliere interpellante può replicare; dopo la replica il Sindaco o l'Assessore possono prendere la parola per l'intervento conclusivo.

• Ciascun intervento non può eccedere la durata di 5 minuti.

• Il Presidente può a sua discrezione disporre che le interpellanze che abbiano ad oggetto argomenti connessi o identici siano svolte contemporaneamente.

• L'interpellanza si intende rinunziata qualora l'interpellante o tutti gli interpellenti non siano presenti alla seduta del Consiglio in cui è iscritta all'ordine del giorno.

Art. 8 - Mozioni

• La mozione consiste in una proposta tendente a promuovere un giudizio sulla condotta o azione del Sindaco o della Giunta o di un singolo Assessore, oppure a fissare criteri da seguire nella trattazione di un determinato argomento, oppure a far pronunciare il Consiglio circa importanti fatti politici o amministrativi. L'atto deve essere depositato presso la segreteria comunale direttamente dai proponenti.

• La mozione deve essere presentata al Presidente del consiglio e al Sindaco per iscritto e firmata da almeno un capogruppo consiliare o 3 Consiglieri. Viene iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla data di presentazione e discussa entro 30 giorni.

• La discussione in merito avviene di norma all'inizio della seduta del Consiglio e alla presenza dei Consiglieri presentatori.

• Sulla mozione può intervenire ciascun Consigliere, con interventi che non possono eccedere la durata di 5 minuti.

• Al termine del dibattito, in ogni caso, la mozione viene sottoposta a votazione.

• La mozione può sempre essere ritirata dal proponente.

• E' facoltà del Presidente, sentiti i firmatari, far svolgere contemporaneamente interrogazioni e mozioni su argomenti identici o analoghi.

Art. 9 - Ordine del giorno

• L’ordine del giorno consiste in un documento che impegna il Consiglio e gli organi esecutivi rispetto ad argomenti di carattere generale e/o comunque al di fuori delle competenze proprie del Consiglio Comunale.

• Agli ordini del giorno si applica , in quanto compatibile, la disciplina dell’art.8 del presente regolamento.

Art. 10 - Incarichi speciali

• Ai Consiglieri possono essere affidati dal Consiglio comunale speciali incarichi su materie specifiche, nei limiti e secondo le modalità fissate nella delibera di incarico.

Art. 11 - Servizi a disposizione dei Consiglieri

• Il Sindaco indica un ufficio che svolge funzioni di supporto ai Consiglieri per l'esercizio del loro mandato e che espleta le incombenze relative allo stato giuridico e all'indennità di presenza.

• I Consiglieri possono avvalersi, per l'esercizio delle loro funzioni, della sede e delle attrezzature messe a disposizione del proprio gruppo consiliare.

  TITOLO IV - GRUPPI CONSILIARI

Art. 12 - Composizione dei Gruppi Consiliari

• I Consiglieri si costituiscono in gruppi. A tali effetti, entro 10 giorni dalla prima seduta del Consiglio, i Consiglieri devono dichiarare per iscritto al Presidente del consiglio a quale gruppo intendono aderire.

• I gruppi possono apparentarsi o unificarsi, dandone comunicazione al Presidente del consiglio. Con analoghe modalità è consentita la costituzione di nuovi gruppi consiliari nel corso del mandato.

• Ogni gruppo designa il proprio capogruppo, dandone comunicazione scritta al Presidente del consiglio. Ogni gruppo comunica tempestivamente al Presidente del consiglio l'eventuale mutamento del capogruppo.

• Qualora il gruppo non provveda a designare il capogruppo, il Presidente del consiglio fa riferimento al Consigliere che ha conseguito il maggior numero di preferenze alle elezioni.

• Il Presidente del consiglio informa il Sindaco delle comunicazioni di cui ai commi precedenti.

Art. 13 - Sedi - Attrezzature - Servizi

• Il Presidente del consiglio e i gruppi consiliari dispongono, presso la sede comunale, di locali, personale, attrezzature, risorse finanziarie e servizi necessari all'esercizio del mandato elettorale.

• Le risorse finanziarie sono determinate annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo, e comprendono un fondo ordinario e un fondo economale. Successivamente all'avvenuta esecutività del bilancio, tali risorse sono attribuite a ciascun gruppo consiliare sulla base di una quota fissa per ogni gruppo e di una per ogni Consigliere di appartenenza, con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta su proposta del Presidente del consiglio, previa presentazione alla Conferenza dei capigruppo. La deliberazione indica anche la tipologia e i criteri per le spese. I gruppi possono utilizzare le risorse finanziarie a loro assegnate per attività che comportino l'impegno dei servizi comunali, compatibilmente con l'attività programmata dei servizi stessi.

• In caso di scissione di un gruppo consiliare, o di passaggio di uno o più Consiglieri da un gruppo a un altro, in corso di mandato, la deliberazione di riparto non viene modificata fino all'esercizio finanziario successivo a quello in cui si è verificata la nuova costituzione.

• In caso di scadenza o scioglimento del Consiglio durante l'esercizio finanziario, il Consiglio comunale uscente e quello entrante approvano la ripartizione delle risorse proporzionalmente al periodo di rispettivo mandato.

• La gestione contabile complessiva delle risorse finanziarie verrà effettuata dal dirigente responsabile, nel rispetto delle assegnazioni definite dalla deliberazione di cui al secondo comma.

Art. 14 - Conferenza dei capigruppo

• La Conferenza dei capigruppo è presieduta dal Presidente del consiglio, o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. Ad essa partecipa di diritto il Sindaco.

• In essa sono rappresentati i gruppi consiliari, costituiti a norma dell'articolo precedente.

La Conferenza dei capigruppo:

- coadiuva il Presidente del consiglio nella programmazione dei lavori del Consiglio comunale;
- coadiuva il Presidente del consiglio nella predisposizione dell'ordine del giorno e nell'organizzazione dei lavori delle singole riunioni del Consiglio comunale;
- concorre alla definizione di ordini del giorno, mozioni e proposte di deliberazioni.

• La Conferenza dei capigruppo è convocata dal Presidente del consiglio. Vi partecipa il Segretario generale e i dirigenti appositamente invitati. E' convocata, di norma, almeno una volta al mese.

  TITOLO V - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 15 - Istituzione – Composizione - Durata

• All'inizio del proprio mandato, il Consiglio comunale istituisce la Commissione affari istituzionali e le Commissioni permanenti su gruppi di tematiche omogenee.

• Le Commissioni sono composte da Consiglieri comunali designati dai gruppi consiliari e sono nominate dal Consiglio comunale con votazione palese entro 60 giorni dall'insediamento della Giunta. La deliberazione istitutiva determina il numero dei componenti di ciascuna Commissione. Nel caso di modifica nella composizione dei gruppi, i componenti nominati rimangono in carica fino alla sostituzione.

• Il numero minimo dei componenti di ciascuna Commissione è pari al numero dei gruppi costituiti in Consiglio.

• Ogni gruppo esprime nelle Commissioni tanti voti quanti sono i Consiglieri ad esso iscritti.

• Nelle votazioni delle Commissioni ogni Consigliere esprime esclusivamente i voti attribuitigli dalla deliberazione consigliare istitutiva della Commissione cui è assegnato.

• Le Commissioni permanenti durano in carica quanto il Consiglio.

• L’assessore non può essere eletto membro della commissione che ha come oggetto le materie di competenza dell’assessore stesso.

Art. 16 - Nomina del Presidente

• Ogni Commissione elegge il Presidente al proprio interno, con voto palese.

• E' eletto Presidente chi riceve la maggioranza assoluta dei voti assegnati alla Commissione.

• Se dopo 3 votazioni nessun componente ha raggiunto questo risultato, si procede al ballottaggio fra i 2 Consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 17 - Funzioni delle Commissioni

• Le Commissioni, fermo restando le competenze degli altri organi dell'Amministrazione, svolgono l'attività preparatoria, istruttoria e redigente su atti, provvedimenti, indirizzi ed orientamenti, da sottoporre alla determinazione del Consiglio comunale.

• Ciascuna Commissione permanente ha il compito di esaminare, nelle materie di propria competenza, le proposte di deliberazione ed ogni altro oggetto su cui il Sindaco ritiene di acquisire il parere o ad essa rinviate dal Consiglio.

• L'esame della proposta di deliberazione in via ordinaria deve esaurirsi nella seduta che prevede tale oggetto all'ordine del giorno.

• Qualora il Sindaco, trasmettendo la proposta alla Commissione, abbia indicato il carattere di urgenza della delibera, il parere deve essere reso cinque giorni dalla richiesta, altrimenti si dà per acqusito.

• Ciascuna Commissione, a maggioranza, può richiedere alla Giunta comunale di trattare specifici argomenti. Compete alla Giunta determinare modi e termini per la trattazione degli argomenti.

• Ciascun gruppo consiliare, al fine di approfondire gli aspetti tecnici e conoscitivi di temi e argomenti di particolare rilievo può invitare esperti esterni, che partecipano alla discussione.

• Ciascuna Commissione, a maggioranza di 2/3 di voti assegnati, può richiedere la convocazione del Consiglio comunale su specifici argomenti.

• Il Consiglio comunale può affidare alle Commissioni compiti di indagine e studio; può, altresì, affidare compiti di esame e risposta a petizioni, secondo le modalità fissate nel Regolamento sulla partecipazione.

• In Commissione viene data risposta alle interrogazioni, secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente Regolamento.

• Il Consiglio comunale, nel rispetto dell'art.42 del T.U.267/2000 e nell'ambito delle proprie funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo, può affidare ad una Commissione il compito di svolgere funzioni redigenti su argomenti di competenza della medesima. In tal caso la Giunta provvede a mettere a disposizione le competenze tecnico-amministrative di supporto.

• Le Commissioni, nelle materie di propria competenza ed a maggioranza assoluta dei voti, possono assumere l'iniziativa di presentare proposte al Consiglio. La proposta della Commissione in sede redigente deve ottenere la maggioranza dei voti ed essere presentata al Consiglio per l'approvazione.

• Sulle proposte di cui ai commi 11 e 12 devono essere preventivamente acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del T.U. 267/2000

• Le proposte di deliberazione che abbiano ottenuto il parere favorevole, votato unanimemente dalla Commissione competente, sono presentate al Consiglio comunale e sono votate senza discussione, fatto salvo il diritto di dichiarazione di voto.

Art. 18 - Funzioni del Presidente

• Il Presidente convoca la Commissione e ne coordina i lavori; in caso di sua assenza provvede il Consigliere anziano (il consigliere che risulta eletto con il maggior numero di voti) della Commissione. La prima riunione della Commissione è convocata dal Presidente del consiglio.

• Il Presidente comunica al Presidente del consiglio gli argomenti di iniziativa della Commissione da sottoporre al Consiglio comunale.

• Il Presidente svolge le sue funzioni avvalendosi di un dipendente comunale con funzioni di segretraio, indicato nella delibera di istituzione delle Commissioni.

• Per quanto funzionale al buon andamento dei lavori della Commissione, il Presidente si avvale della collaborazione degli amministratori del segretario e dei dirigenti competenti, fatti salvi i rapporti gerarchici e funzionali previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art.19 - Convocazione delle Commissioni

• Il Presidente convoca la commissione e trasmette l'ordine del giorno contenente gli oggetti da trattare.

• La convocazione è recapitata almeno 3 giorni prima ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima della seduta. Entro gli stessi termini l'ordine del giorno è comunicato ai capigruppo, per consentire l'esercizio dei diritti dei Consiglieri, previsti dallo Statuto e dall'art.3 del presente Regolamento. La convocazione, su dichiarazione scritta indirizzata al Presidente della commissione, può essere effettuata per via telematica o per fax, ed è validamente recapitata se trasmessa all'indirizzo di posta elettronica od al numero di fax indicato dal Consigliere. Con le stesse modalità il Consigliere comunica eventuali variazioni.

• Le Commissioni sono convocate anche su richiesta motivata di almeno 1/3 dei componenti.

• Ai Consiglieri componenti di ciascuna Commissione deve essere messa a disposizione nell'ufficio indicato nell'avviso di convocazione, di norma entro gli stessi termini e con le stesse modalità di cui al comma 2, la documentazione inerente agli oggetti da trattare.

Art. 20 - Validità delle sedute e funzionamento delle Commissioni

• Fermo restando quanto previsto negli articoli precedenti, per la validità delle sedute delle Commissioni occorre l’intervento di tanti commissari il cui voto, ai sensi dell’art.15, rappresenti almeno la metà dei componenti il Consiglio comunale.

• La verifica del numero legale può essere richiesta, prima di ciascuna votazione, da ogni commissario. Ove accerti la mancanza del numero legale, il Presidente può sospendere la seduta, per non più di un'ora, oppure toglierla. Ai Consiglieri intervenuti alla seduta andata deserta è riconosciuta ugualmente l’indennità di legge.

• Il Consigliere che non partecipa ad una seduta si considera egualmente edotto sugli argomenti in essa trattati, ai fini della discussione in Consiglio comunale.

• Dei lavori della Commissione viene redatto un sintetico verbale. Ciascun componente della Commissione può fare verbalizzare le proprie dichiarazioni.

• Ai lavori delle Commissioni possono sempre partecipare il Sindaco e il Presidente del consiglio.

• Alle sedute della Commissione possono partecipare, su invito del Presidente, i Presidenti delle consulte, funzionari del Comune e amministratori e dirigenti degli enti, delle istituzioni e delle aziende dipendenti. Le Commissioni possono inoltre consultare rappresentanti di enti, associazioni, consulte ed acquisire l'apporto di esperti.

• Ciascuna Commissione può chiedere al Presidente che sia sentito il parere di altra Commissione.

• Due o più Commissioni possono essere convocate in seduta comune dai rispettivi Presidenti.

• Ciascuna Commissione può nominare al proprio interno gruppi per istruire temi specifici e per riferire alla Commissione stessa in seduta plenaria.

• Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo diversa decisione del Presidente o richiesta della maggioranza dei componenti. I componenti sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge. In caso di lavori dichiarati segreti il verbale dà esclusivamente atto delle decisioni adottate e dei pareri espressi.

• La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Commissione comporta, previa contestazione, la decadenza dall'incarico di commissario.

Art. 21 - Commissioni speciali, di indagine e di controllo e garanzia

• Il Consiglio comunale, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, può nominare Commissioni speciali sia per particolari materie, sia con il compito di istruire ed esaminare, entro il termine fissato, questioni di rilevante interesse.

• Il Consiglio comunale, ove ne ravvisi la necessità, a maggioranza assoluta dei propri componenti, può istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.

• La delibera di istituzione ne determina scopo, funzioni, composizione, durata, modalità di funzionamento, ivi comprese le eventuali consulenze esterne.

• La presidenza delle commissioni di cui al presente articolo spetta alla minoranza. Per la modalità di nomina si procede secondo quanto previsto dall'art. 41 dello Statuto comunale.

  TITOLO VI - SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 22 - Convocazione

• Il Presidente convoca il Consiglio comunale e trasmette l'ordine del giorno contenente gli oggetti da trattare. La convocazione è recapitata almeno 5 giorni prima della data stabilita per la seduta.

• Il Presidente è tenuto altresì a convocare il Consiglio comunale qualora, esclusivamente su materie per le quali il cosiglio comunale sia competente, lo richieda il Sindaco o 1/5 dei Consiglieri o una Commissione consiliare a maggioranza di 2/3 di voti assegnati. Tale richiesta deve essere avanzata al Presidente per iscritto, e deve indicare gli argomenti da trattare. In tal caso l'avviso con l'ordine del giorno è consegnato ai Consiglieri almeno 5 giorni prima di quello stabilito per la seduta, la quale dovrà avere luogo entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, e all'ordine del giorno dovranno essere iscritte le questioni richieste.

• Il Consiglio comunale può altresì essere eccezionalmente convocato d'urgenza, quando ciò sia giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati argomenti; l'avviso deve essere comunicato almeno 24 ore prima della seduta.
In ogni caso il Consiglio può decidere che l'esame degli argomenti iscritti d'urgenza venga differito ad una seduta successiva.
Il Presidente del consiglio predisporrà l'inserimento di tale argomento all'ordine del giorno della seduta indicata.

Art. 23 - Avviso di convocazione

• La convocazione, su dichiarazione scritta e revocabile indirizzata al Presidente del consiglio, può essere effettuata:
a) mediante consegna al domicilio del consigliere attraverso un messo comunale;
b) per via telematica all'indirizzo di posta elettronica indicato per iscritto dal Consigliere;
per fax al numero indicato per iscritto dal Consigliere

• I Consiglieri che non risiedono nel Comune possono designare un domiciliatario residente nel Comune, al quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica.
Fino a quando non è stata effettuata tale designazione, il Presidente provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, oppure via fax o e - mail, su richiesta scritta del Consigliere stesso.
Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal Regolamento.

• Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere altri argomenti urgenti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

• L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna seduta del Consiglio comunale deve essere affisso all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza.

Art. 24 - Ordine del giorno delle sedute e deposito degli Atti a disposizione dei Consiglieri

• L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale è stabilito dal Presidente, sentito il Sindaco e secondo quanto previsto al precedente art. 14.

• Soltanto le proposte iscritte all'ordine del giorno possono essere sottoposte alla deliberazione del Consiglio comunale.

• Gli atti relativi alle proposte iscritte all'ordine del giorno devono essere messi a disposizione dei Consiglieri almeno tre giorni prima della seduta fatti salvi i casi d'urgenza di cui ai precedenti articoli 22 e 23.

Art. 25 - Numero Legale

• Il Consiglio comunale non può deliberare se non interviene la metà del numero dei Consiglieri assegnati; alla seconda convocazione le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno un terzo dei componenti, salve le eccezioni previste dalla legge, dallo Statuto e dall'art. 28 del presente Regolamento.

• I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 26 - Verifica del numero legale

• La seduta si apre con l'appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario generale per accertare l'esistenza del numero legale.

• La Presidenza non è obbligata a verificare se il Consiglio sia oppure no in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto da un Consigliere ed il Consiglio stia per procedere ad una votazione.

• Per verificare se il Consiglio sia in numero legale, il Presidente dispone l'appello.

• Qualora, nel corso della seduta, venga a mancare il numero legale, il Presidente può sospendere la riunione per un tempo non superiore a 15 minuti, trascorso inutilmente il quale dichiara sciolta la seduta.

Art. 27 - Seduta Deserta per mancanza del numero legale e seconda convocazione

• Decorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiara deserta l'adunanza, rinviando gli affari posti all'ordine del giorno ad una successiva adunanza di seconda convocazione.

• Della seduta dichiarata deserta per mancanza del numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate. Ai Consiglieri intervenuti alla seduta andata deserta è riconosciuta ugualmente l’indennità di legge.

• E' seduta di seconda convocazione per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno quella che succede in giorno diverso ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale.

• Anche la seconda convocazione deve essere fissata con avvisi scritti nei termini e nei modi indicati per la prima convocazione.

• L'avviso spedito per la prima convocazione può stabilire anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso essa si rendesse necessaria.

Art. 28 - Numero legale - Casi particolari

• E' necessaria la presenza di almeno la meta' dei Consiglieri assegnati, anche in seduta di seconda convocazione, per deliberare:

- Il bilancio di previsione;
- il rendiconto della gestione;
- tutti gli atti relativi alla formazione di piano regolatore generale, piano per l'edilizia economica e popolare, piano delle aree destinate ad insediamenti produttivi, programma pluriennale di attuazione e relative varianti generali, le eventuali deroghe, nonché i pareri e le osservazioni relativi ai piani territoriali sovraordinati;
- la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione del Comune a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- l'istituzione e l'ordinamento di tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
- gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

• Sono fatte salve le maggioranze speciali previste per l'approvazione dei seguenti oggetti:

- Statuto e relative modifiche;
- convenzioni e statuti dei consorzi;
- mozione di sfiducia;
- elezione del difensore civico;
- statuti delle aziende speciali;
- adozione dei regolamenti previsti dallo Statuto;
- Commissioni speciali e di indagine;
- elezione del Presidente e Vicepresidente del consiglio;

e le altre che saranno previste da leggi e dallo Statuto.

ART. 29 - Partecipazione dell’assessore esterno

• L'Assessore esterno al consiglio comunale partecipa alle sedute del Consiglio con funzioni di relatore e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.

• La sua presenza in Consiglio non è computata ai fini della determinazione del numero legale e della maggioranza per l'esito delle votazioni.

ART. 30 - Pubblicità delle sedute

• Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi in cui la discussione verta su giudizi, valutazioni o apprezzamenti su qualità morali o capacità professionali di persone e il Consiglio lo decida a maggioranza di voti su richiesta motivata di almeno un gruppo consiliare.

• In tali casi è resa pubblica la decisione finale e non viene redatto il resoconto integrale del dibattito.

  TITOLO VII - PRESIDENZA DELLE SEDUTE

ART. 31 - Presidenza delle sedute

• Le sedute del Consiglio comunale sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo la presidenza spetta al Consigliere anziano.
• Il presidente del consiglio è eletto a maggioranza assoluta. Se la maggioranza richiesta non è raggiunta alla prima votazione si procede ad altre votazioni fino a quando non si raggiunge il quorum richiesto.
• Il Vice-Presidente è eletto con le stesse modalità del presidente.
• Sono presiedute dal Sindaco le sedute del Consiglio comunale convocate per:

- la convalida degli eletti;
- l'elezione del Presidente e del Vicepresidente del consiglio.

• Un numero non inferiore a 2 / 5 (due quinti) può presentare proposta motivata di revoca nei confronti del Presidente del Consiglio. La proposta è presentata al segretario generaleche, assuntala al protocollo la trasmette entro 24 ore al Sindaco e al Presidente del Consiglio.
Il Presidente del Consiglio è tenuto a convocare il Consiglio entro 10 giorni.
La proposta di revoca è approvata se, a seguito di votazione per appello nominale consegue il voto favorevole della maggioranza assuluta dei componenti il Consiglio.
Se la proposta viene respinta essa non può essere ripresentata prima dei 6 (sei) mesi.

ART. 32 - Poteri del Presidente

• Il Presidente provvede al funzionamento dell'assemblea consiliare, dirigendo e moderando la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno ed in particolare:

- concede la facoltà di parlare;
-garantisce il rispetto dei tempi previsti per gli interventi e le discussioni;
- precisa i termini degli argomenti sottoposti alla discussione e votazione dell'assemblea;
- proclama il risultato delle votazioni;
- ha la facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta.

ART. 33 - Comportamento dei Consiglieri in aula

• Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti il Presidente lo richiama.

• Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo.

• Se il Consigliere persiste nella trasgressione il Presidente può togliergli la parola sull'argomento in discussione.

• Nel caso che il Consigliere, nonostante i suddetti provvedimenti, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può decretarne l’espulsione.

ART. 34 - Comportamento del Pubblico

• I cittadini che assistono nella parte riservata al pubblico devono mantenere un comportamento che non interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio, non ne influenzi le decisioni o rechi disturbo allo stesso.

• Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte della sala riservata ai Consiglieri. Oltre al Segretario, agli impiegati, ai vigili urbani ed al personale addetto al servizio, potrà essere ammessa - a seconda delle materie in discussione - la presenza di funzionari, dirigenti e qualunque altra persona che sia richiesta dal Consiglio.

• Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al primo comma, il Presidente può ordinare lo sgombero dell'aula.

  TITOLO VIII - SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO

ART. 35 - Apertura della seduta

• Il Presidente, dopo l'appello nominale, dichiara aperta la seduta.

ART. 36 - Comunicazioni e dichiarazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno-fatto personale

• Il Consiglio non può deliberare né mettere in discussione alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione,
• Il Presidente e il Sindaco possono fare le comunicazioni su fatti e circostanze che ritengano opportuno portare a conoscenza del Consiglio, pur non essendo gli oggetti inseriti all'ordine del giorno.

• Ciascun Consigliere può chiedere la parola per fare comunicazioni o interventi, di durata non superiore a 10 minuti, su argomenti non all'ordine del giorno che non abbiano contenuto amministrativo, oppure per fatto personale, quando ritenga di essere stato leso nella propria onorabilità da altro Consigliere, ovvero quando ritenga che altro componente del Consiglio gli abbia attribuito opinioni non espresse o contrarie a quelle manifestate, ovvero comportamenti non tenuti.

• Il Presidente, riscontrata l'effettiva sussistenza del fatto personale, accorda la parola. Se il Presidente nega la parola ed il Consigliere insiste nella sua richiesta, su di essa decide il Consiglio seduta stante senza discussione.

ART. 37 - Relazione sulle proposte

• Quando si debba trattare una proposta questa viene illustrata da un componente della Giunta o da un Consigliere. La relazione introduttiva non può eccedere i 30 minuti, salvo che il Presidente non ne elevi la durata in casi di particolare rilevanza.

• Conclusa la relazione introduttiva, il Presidente dichiara aperta la discussione ed ammette a parlare gli altri Consiglieri. Se nessuno domanda la parola la proposta viene messa in votazione.

ART 38 - Disciplina della discussione

• I Consiglieri che desiderano parlare su un oggetto all'ordine del giorno devono farne richiesta al Presidente il quale accorda la parola secondo l'ordine di iscrizione.

• Ogni Consigliere può parlare di norma una sola volta sullo stesso argomento, tranne che per dichiarazione di voto, fatto personale o per questioni di particolare rilevanza, stabilite dal Presidente.

• Gli interventi nella discussione sono contenuti nel tempo di 10 minuti per i consiglieri e di 15 minuti per i capi gruppo.

• In occasione della trattazione di oggetti di particolare rilevanza il Presidente, sentiti i capigruppo, può stabilire che tali limiti di tempo vengano elevati.

• Trascorso il tempo previsto per l'intervento, il Presidente toglie la parola al Consigliere.

ART. 39 - Intervento per richiamo al regolamento o mozione d'ordine

• Ogni Consigliere in qualsiasi momento può presentare una mozione d'ordine consistente in un richiamo all'osservanza di una norma della legge, dello Statuto, del presente Regolamento, o dell'ordine del giorno relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni.

• In questi casi, oltre al proponente, possono parlare soltanto un Consigliere contro e uno a favore.

• Gli interventi non possono avere una durata superiore a 5 minuti.

• Sulla mozione d'ordine decide il Presidente. Il Presidente può richiedere al Consiglio di pronunciarsi su questi richiami con votazione per alzata di mano.

ART. 40 - Emendamenti sulle proposte in discussione

• Prima che si inizi la discussione di una proposta, o nel corso della discussione medesima, possono essere presentati da ciascun Consigliere emendamenti che devono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al Presidente, il quale ne dà lettura.


• Dopo la chiusura della discussione, vengono messi in votazione, secondo l'ordine di presentazione, prima gli emendamenti soppressivi, poi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi.

• Il proponente può rinunciare al suo emendamento in qualsiasi momento prima della votazione.

• Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.

• Gli interventi sugli emendamenti non devono superare i 5 minuti.

• I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

• Qualora vengano presentati emendamenti alle proposte di deliberazioni il Segretario generale deve esprimersi sulla necessità di richiedere nuovamente i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

• L'approvazione di un emendamento sul quale devono essere acquisiti i pareri di cui sopra comporta la sospensione della votazione sul testo finale della deliberazione fino alla acquisizione di detti pareri.

ART. 41 - Ammissione di Funzionari, Consulenti, Esperti

• Il Presidente, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare i dirigenti comunali a svolgere relazioni o dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno.

• Possono altresì essere invitati consulenti e professionisti esterni o incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione per fornire illustrazioni e chiarimenti.

• Su invito del Presidente possono partecipare al Consiglio con diritto di intervento i rappresentanti di aziende, enti, associazioni, imprese, interessati agli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 42 - Chiusura della discussione

• Il Presidente dichiara chiusa la discussione quando non vi siano altri Consiglieri iscritti a parlare.

• A chiusura della discussione è data facoltà di parlare al Presidente, al Sindaco, all'Assessore competente e nel caso di proposte e di mozioni al Consigliere proponente.

• La replica non può eccedere la durata di 5 minuti.

• Dopo la replica può essere concessa la parola ai Consiglieri solo per dichiarazione di voto, con facoltà di intervento di un Consigliere per ogni gruppo.
Tale facoltà spetta anche al Consigliere che dichiari di dissentire dall'orientamento del gruppo cui appartiene.

• Gli interventi per dichiarazione di voto non possono eccedere la durata di 3 minuti.

• Durante le operazioni di voto e fino alla chiusura della votazione stessa non si può procedere alla discussione di altri atti.

  TITOLO IX - VOTAZIONI

ART. 43 - Modalità generali

• Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui una maggioranza qualificata sia richiesta dalla legge o dallo Statuto.

• La maggioranza corrisponde alla metà più uno dei votanti.

• Quando il numero dei votanti è dispari, per maggioranza assoluta si intende il numero che, moltiplicato per due, supera di uno il numero dei votanti.

• Nel caso di votazioni riguardanti le nomine di persone, salvo che non sia diversamente disposto da leggi, Statuto o regolamenti, risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti, e in caso di parità si procede al ballottaggio.

• Il ballottaggio consiste nella concentrazione di voti sui 2 candidati che nella precedente votazione libera hanno riportato più voti. Risulta nominato o designato il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
In caso di parità nel ballottaggio si intende eletto il più anziano d'età.

• Quando si deve procedere alla votazione di oggetti complessi il Presidente, anche su richiesta di un Consigliere, può procedere per parti, per singoli articoli o per punti del dispositivo.
In tal caso, al termine si passa alla votazione dell'oggetto nella sua globalità, nel testo quale risulta dalle votazioni parziali.

ART. 44 - Formazione e aggiornamento professionale

ART. 44 Astensioni obbligatorie e facoltative


• I Consiglieri devono astenersi, a norma di legge, dal prendere parte alle deliberazioni cui abbiano interesse ai sensi dell’art.72 del T.U.E.L..

• Chi ha intenzione di astenersi dalle votazioni segrete deve dichiararlo prima che queste abbiano inizio.

ART. 45 - Votazione palese

• Le votazioni sono di norma palesi; hanno luogo per alzata di mano o per appello nominale.

• Si procede alla votazione per appello nominale quando lo disponga il Presidente oppure lo richiedano almeno 3 Consiglieri prima che sia iniziata la votazione con altra modalità.

• Per questa votazione il Presidente indica il significato del sì e del no; il Segretario fa l'appello, annota i voti e il Presidente proclama il risultato.

• Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova se un Consigliere lo richieda immediatamente dopo la proclamazione del risultato, e comunque prima che si passi ad altro argomento.

ART. 46 - Votazione segreta

• La votazione è segreta nel caso di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni.

• La votazione può essere segreta per decisione del Presidente o per richiesta di almeno 3 Consiglieri, qualora le deliberazioni comportino la necessità di formulare dei giudizi, valutazioni e apprezzamenti su qualità morali o capacità professionali di persone.

• Le votazioni a scrutinio segreto si fanno con schede.

• Lo spoglio delle schede è fatto da tre scrutatori nominati dal Presidente prima della votazione.

• Quando la legge, gli statuti o i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza, e non sono precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome o un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti per ogni rappresentanza.

ART. 47 - Esito delle votazioni

• Terminate le votazioni, il Presidente ne proclama l'esito.

• Se il numero dei voti è diverso dal numero dei votanti il Presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.

• Qualora sorga contestazione circa i risultati e la validità della votazione, su di essa delibera il Consiglio seduta stante. Il Presidente può concedere la parola solo al Consigliere che solleva la contestazione e ad un altro per opporvisi per non più di 5 minuti ciascuno.

  TITOLO X - SEGRETARIO

ART. 48 - Segretario

• Alle sedute del Consiglio comunale assiste il Segretario generale. Fermo restando quanto stabilito all'art. 41, su richiesta dei Consiglieri e comunque su autorizzazione del Presidente, il Segretario può intervenire nella discussione dei singoli provvedimenti da adottare per quanto riguarda la gestione amministrativa e la legittimità degli atti, in relazione anche ai pareri tecnici e contabili espressi dai dirigenti.

• In caso di astensione obbligatoria del Segretario generale, lo stesso viene sostituito dal Consigliere individuato dal Presidente, limitatamente alle funzioni di verbalizzazione.

ART. 49 - Verbali delle sedute

• Delle sedute viene redatto il verbale da parte di un funzionario della segreteria generale delegato dal Segretario ad assistere alle sedute. Il verbale è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario generale e dal funzionario incaricato di redigere il verbale.

• Il verbale delle sedute, redatto sulla base di registrazioni effettuate nel corso delle sedute stesse, deve riportare riassuntivamente gli interventi dei Consiglieri nella discussione.
Nel verbale delle deliberazioni devono essere specificati i nomi dei Consiglieri presenti alle votazioni, di coloro che si sono astenuti e, nelle votazioni palesi, di coloro che hanno espresso voto contrario.

• Deve altresì essere indicato se si è proceduto a votazione segreta, oppure in seduta non pubblica, nei casi previsti dal presente Regolamento.


• I verbali delle sedute sono depositati nella segreteria generale a disposizione dei Consiglieri che vogliano prenderne visione.

• I verbali si intendono definitivi se nei sessanta giorni successivi nessun Consigliere sollevi obiezioni o richieste di rettifiche. Su di esse decide il Consiglio a maggioranza di voti dei presenti.

• Il Segretario generale può esprimere il proprio parere sulle modifiche introdotte.

  TITOLO XI - DELEGHE DEL SINDACO

ART. 50 - Deleghe del Sindaco

• Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo e previa comunicazione al Prefetto, può conferire deleghe nelle materia di cui all'art. 54, comma 1, lettere a), b), c) e d) ad un consigliere per l'esercizio delle funzioni nelle frazioni.

• Nel provvedimento sono indicate le funzioni delegate. Il provvedimento è sottoscritto, per accettazione dell’incarico, dal delegato. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento, con provvedimento scritto. L’esercizio delle funzioni da parte del delegato cessa dal momento della notifica del provvedimento di revoca.

Art. 51 - Norme transitorie ed attuative

• Con il presente regolamento si ritengono decadute tutte le commissioni e tutte le nomine effettuate dal Consiglio Comunale nel vigore del precedente regolamento.
• Il Consiglio Comunale è tenuto ad effettuare le nuove nomine entro 30(trenta) giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento. Fino a tale momento si ritengono prorogate le precedenti Commissioni e il regolamento che le disciplina.

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