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COMUNE
DI FARA IN SABINA
REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°
8 del 11.03.2003
Pubblicato allAlbo Pretorio del Comune dal 17.03.2003 al 01.04.
2003
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INDICE
Art. 1 Disposizioni generali
Art. 2 Attribuzioni del Presidente
Art. 3 Consiglieri: Entrata in carica e cessazione
Art. 4 Consiglieri: Diritti e Poteri
Art. 5 Presentazione di proposte al Consiglio
Art. 6 Interrogazioni
Art. 7 Interpellanze
Art. 8 Mozioni
Art. 9 Ordine del giorno
Art. 10 Incarichi speciali
Art. 11 Servizi a disposizione dei Consiglieri
Art. 12 Composizione dei Gruppi Consiliari
Art. 13 Sedi - Attrezzature - Servizi
Art. 14 Conferenza dei capigruppo
Art. 15 Istituzione Composizione - Durata
Art. 16 Nomina del Presidente
Art. 17 Funzioni delle Commissioni
Art. 18 Funzioni del Presidente
Art. 19 Convocazione delle Commissioni
Art. 20 Validità delle sedute e funzionamento
delle Commissioni
Art. 21 Commissioni speciali, di indagine e di controllo
e garanzia
Art. 22 Convocazione
Art. 23 Avviso di convocazione
Art. 24 Ordine del giorno delle sedute e deposito
degli Atti a disposizione dei Consiglieri
Art. 25 Numero legale
Art. 26 Verifica del numero legale
Art. 27 Seduta Deserta per mancanza del numero
legale e seconda convocazione
Art. 28 Numero legale - Casi particolari
Art. 29 Partecipazione dellAssessore esterno
Art. 30 Pubblicità delle sedute
Art. 31 Presidenza delle sedute
Art. 32 Poteri del presidente
Art. 33 Comportamento dei Consiglieri in aula
Art. 34 Comportamento del Pubblico
Art. 35 Apertura della seduta
Art. 36 Comunicazioni e dichiarazioni su argomenti
non iscritti all'ordine del giorno
Art. 37 Relazione sulle proposte
Art. 38 Disciplina della discussione
Art. 39 Intervento per richiamo al regolamento o mozione
d'ordine
Art. 40 Emendamenti sulle proposte in discussione
Art. 41 Ammissione di Funzionari, Consulenti, Esperti
Art. 42 Chiusura della discussione
Art. 43 Modalità generali
Art. 44 Astensioni obbligatorie e facoltative
Art. 45 Votazione palese
Art. 46 Votazione segreta
Art. 47 Esito delle votazioni
Art. 48 Segretario
Art. 49 Verbali delle sedute
Art. 50 Deleghe del Sindaco
Art. 51 Norme transitorie ed attuative
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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
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Art. 1 - Disposizioni generali
Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato
dalle leggi, dallo Statuto e dal presente Regolamento. Qualora,
nel corso delle sedute, si presentino situazioni che non risultano
disciplinate dalle predette fonti normative, la decisione in merito
è rimessa al Presidente, sentiti eventualmente la Conferenza
dei capigruppo ed il Segretario generale.
Le sedute del Consiglio comunale si tengono, di norma, presso
la sede comunale.
Il Presidente del consiglio, sentiti i capigruppo, può
stabilire che la seduta del Consiglio si tenga eccezionalmente in
luogo diverso.
In relazione ad argomenti ai quali siano interessati anche
la Provincia o altri Comuni, il Presidente del consiglio, sentiti
i capigruppo ed in accordo con la Provincia o gli altri Comuni,
può promuovere la convocazione congiunta dei rispettivi Consigli.

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TITOLO II - PRESIDENTE E UFFICIO DI PRESIDENZA
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Art. 2 - Attribuzioni del Presidente
Il Presidente del consiglio, nel quadro delle attribuzioni
previste dalla legge e dallo Statuto, rappresenta il Consiglio comunale
e ne assicura il buon andamento, ispirandosi a criteri di imparzialità
e valorizzandone le prerogative. Fa osservare il Regolamento, vigila
sulla corretta comunicazione delle attività del Consiglio
comunale e delle sue Commissioni, presiede la Conferenza dei capigruppo,
eventualmente allargata ai Presidenti delle commissioni.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio comunale,
può prendere la parola in qualsiasi momento, decide sulla
ricevibilità degli atti presentati per lesame del Consiglio
dando tempestiva comunicazione al proponente ed ai capigruppo degli
atti ritenuti irricevibili, dirige, modera e dichiara chiusa la
discussione, dà la parola assicurando il rispetto dei tempi
previsti per ciascun intervento, puntualizza i termini delle proposte
da discutere e da votare e le modalità delle votazioni, stabilisce
lordine delle votazioni, ne accerta lesito e ne proclama
i risultati, assicura la regolarità delle sedute consiliari
disponendo sullutilizzazione del personale della polizia municipale
ivi assegnato, può sospendere o togliere la seduta.
Nellambito della Conferenza dei capigruppo il Presidente
organizza lutilizzazione dei mezzi e delle strutture in dotazione
al Consiglio, e decide i provvedimenti da adottare per assicurare
a ciascun Consigliere ed ai gruppi consiliari il proficuo esercizio
del loro mandato, favorendo lacquisizione di informazioni
e documenti e sollecitando la collaborazione degli uffici comunali
per la presentazione di delibere e istanze consiliari.
Può invitare persone esterne, anche su indicazione del Sindaco
o della Giunta, alle sedute del Consiglio comunale o alla Conferenza
dei capigruppo.
Il Presidente può richiedere, tramite i dirigenti
comunali, atti, informazioni, pareri e relazioni sulle attività
dellAmministrazione, che devono essergli tempestivamente forniti
con i soli limiti dovuti alle disposizioni sul diritto daccesso
e sulla riservatezza. Dintesa con il Sindaco, entro 3 mesi
dallinizio del mandato, sono disciplinati i casi di utilizzo,
da parte del Presidente, dellaula e delle sale del Consiglio
comunale e dei locali della presidenza.
Il Presidente riceve dagli Assessori copia degli atti e delle proposte
di delibera allorché sono comunicati alle Commissioni consiliari
e può trasmetterli ai singoli Consiglieri.
Il Presidente promuove la formazione e laggiornamento
dei singoli Consiglieri.
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TITOLO III
- CONSIGLIERI |
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Art. 3 - Consiglieri: Entrata in carica
e cessazione
L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica,
il numero dei Consiglieri attribuiti al Comune e la loro posizione
giuridica sono regolati dalla legge; l'inizio e la cessazione del
mandato elettivo, la rimozione e la sospensione dalla carica sono
regolate dalla legge e dallo Statuto.
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Art. 4 - Consiglieri: Diritti e Poteri
I Consiglieri, secondo le modalità previste dallo
Statuto e dal presente Regolamento, hanno diritto di:
- richiedere la convocazione del Consiglio;
- partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola, presentare
emendamenti alle proposte di deliberazione poste in discussione
e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno;
- far parte delle Commissioni consiliari e assistere alle sedute
delle Commissioni di cui non sono componenti.
Al fine di consentire ai Consiglieri una proficua partecipazione
ai lavori, non sono convocati, ordinariamente, nella stessa giornata,
più di due organismi collegiali.
Ai Consiglieri comunali viene corrisposto il gettone di
presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale,
delle Conferenze dei capigruppo, delle Commissioni consiliari .
Ai Consiglieri che partecipano, nella stessa giornata, a più
riunioni degli organismi collegiali individuati al precedente comma,
viene corrisposto, per ciascuna riunione, un distinto gettone di
presenza, a condizione che non vi sia sovrapposizione nello svolgimento
effettivo delle sedute.
Lo stesso organismo collegiale, se convocato in più sedute
nella stessa giornata, dà diritto ad un solo gettone di presenza.
Viene corrisposto un ulteriore gettone nel caso in cui la seduta
si protragga oltre la mezzanotte.
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Art. 5 - Presentazione di proposte al
Consiglio
Ciascun Consigliere ha diritto di presentare al Consiglio
proposte di deliberazione relative ad oggetti di competenza del
Consiglio stesso, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata
ad altri organi in base alla legge.
La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed
accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte
dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente del consiglio.
E' trasmessa inoltre dal Presidente del consiglio alla Commissione
permanente competente per materia che esprime sulla stessa il proprio
parere entro il termine massimo di cinque giorni.
La proposta di deliberazione, se ottiene il parere favorevole
della Commissione consiliare, espresso a maggioranza assoluta dei
voti, dovrà essere iscritta all'O.d.G. del Consiglio comunale.
In caso contrario, la proposta sarà restituita al
Consigliere, il quale, può esercitare il diritto di presentazione
della stessa al Consiglio comunale, insieme al parere motivato espresso
dalla Commissione competente. Qualora la Commissione non esprima
il parere entro il termine di cui al precedente comma 3, la proposta
viene esaminata dalla conferenza dei capigruppo che decide in merito
all'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio comunale.
I cittadini possono presentare proposte di deliberazione,
ex art.12 dello statuto, se corredata dalle firme di almeno l1%
degli elettori. Le firme devono essere raccolte nei modi previsti
dalla legge e depositate congiuntamente alla proposta di deliberazione
nella segreteria del comune. La proposta viene inserita automaticamente
nellordine del giorno del consiglio comunale successivo al
deposito della proposta previo esame della commissione consiliare
competente per materia.
Le proposte popolari presentate in modo diverso devono essere
valutate dalla commissione consiliare competente, che a maggioranza
decide se inserire la proposto nellordine del giorno del consiglio
comunale immediatamente successivo.
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Art. 6 - Interrogazioni
L'interrogazione consiste in una domanda formulata per iscritto
al Sindaco e al Presidente del consiglio relativa a materie di competenza
del Comune, al fine di conoscere gli intendimenti della Giunta o
avere informazioni in merito. L'atto deve essere depositato presso
la segreteria comunale direttamente dai proponenti.
I Consiglieri devono specificare nell'interrogazione se
intendono ricevere la risposta in Consiglio, in Commissione consiliare
o per iscritto.
Le interrogazioni con risposta in Consiglio devono essere
iscritte all'ordine del giorno del medesimo nella seduta immediatamente
successiva alla data di presentazione.
A tali interrogazioni risponde verbalmente il Sindaco o
l'Assessore, di norma all'inizio di ogni seduta, alla presenza dell'interrogante
Nel caso in cui l'interrogante o tutti gli interroganti
non siano presenti quando il Sindaco o l'Assessore intendono rispondere,
l'interrogazione decade.
La risposta ad una interrogazione non può eccedere
la durata di 15 minuti.
Il Consigliere interrogante può replicare per dichiarare
se sia soddisfatto o no. L'intervento di replica non può
eccedere la durata di 10 minuti, anche nel caso di più interroganti.
Nessun Consigliere può intervenire sull'argomento
oggetto della risposta all'interrogazione e sulla replica dell'interrogante,
salvo che il Presidente del consiglio, previo voto favorevole del
Consiglio, decida di trasformarla in interrogazione con dibattito.
La risposta in Commissione avviene con le stesse modalità
previste per la risposta in Consiglio.
La risposta scritta viene fornita dal Sindaco o dall'Assessore
competente. E' facoltà dell'interrogante dichiarare per iscritto
al Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco di ritenersi soddisfatto
ovvero di dichiarare i motivi per cui non considera soddisfacente
la risposta.
Le risposte in Commissione e le risposte scritte devono
essere fornite entro 30 giorni dalla presentazione delle richieste.
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Art. 7 - Interpellanze
L'interrogazione con dibattito (o interpellanza) consiste
nella domanda formulata al Presidente del consiglio e al Sindaco,
per iscritto circa le iniziative della Giunta ovvero circa gli intendimenti
della stessa su questioni inerenti alle funzioni del Comune. L'atto
deve essere depositato presso la segreteria comunale, direttamente
dai proponenti o tramite l'apposito ufficio, di cui all'art. 11.
L'interpellanza può essere presentata da un capogruppo
o da almeno 3 Consiglieri e deve essere iscritta all'ordine del
giorno del consiglio nella seduta immediatamente successiva alla
data di presentazione.
Uno dei firmatari ha facoltà di intervento per illustrare
l'interpellanza, alla quale dà risposta il Sindaco o l'Assessore.
I Consiglieri possono intervenire sull'argomento; il Consigliere
interpellante può replicare; dopo la replica il Sindaco o
l'Assessore possono prendere la parola per l'intervento conclusivo.
Ciascun intervento non può eccedere la durata di
5 minuti.
Il Presidente può a sua discrezione disporre che
le interpellanze che abbiano ad oggetto argomenti connessi o identici
siano svolte contemporaneamente.
L'interpellanza si intende rinunziata qualora l'interpellante
o tutti gli interpellenti non siano presenti alla seduta del Consiglio
in cui è iscritta all'ordine del giorno. 
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Art. 8 - Mozioni
La mozione consiste in una proposta tendente a promuovere
un giudizio sulla condotta o azione del Sindaco o della Giunta o
di un singolo Assessore, oppure a fissare criteri da seguire nella
trattazione di un determinato argomento, oppure a far pronunciare
il Consiglio circa importanti fatti politici o amministrativi. L'atto
deve essere depositato presso la segreteria comunale direttamente
dai proponenti.
La mozione deve essere presentata al Presidente del consiglio
e al Sindaco per iscritto e firmata da almeno un capogruppo consiliare
o 3 Consiglieri. Viene iscritta all'ordine del giorno della seduta
immediatamente successiva alla data di presentazione e discussa
entro 30 giorni.
La discussione in merito avviene di norma all'inizio della
seduta del Consiglio e alla presenza dei Consiglieri presentatori.
Sulla mozione può intervenire ciascun Consigliere,
con interventi che non possono eccedere la durata di 5 minuti.
Al termine del dibattito, in ogni caso, la mozione viene
sottoposta a votazione.
La mozione può sempre essere ritirata dal proponente.
E' facoltà del Presidente, sentiti i firmatari, far
svolgere contemporaneamente interrogazioni e mozioni su argomenti
identici o analoghi. 
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Art. 9 - Ordine del giorno
Lordine del giorno consiste in un documento che impegna
il Consiglio e gli organi esecutivi rispetto ad argomenti di carattere
generale e/o comunque al di fuori delle competenze proprie del Consiglio
Comunale.
Agli ordini del giorno si applica , in quanto compatibile,
la disciplina dellart.8 del presente regolamento.
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Art. 10 - Incarichi speciali
Ai Consiglieri possono essere affidati dal Consiglio comunale
speciali incarichi su materie specifiche, nei limiti e secondo le
modalità fissate nella delibera di incarico.
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Art. 11 - Servizi a disposizione dei Consiglieri
Il Sindaco indica un ufficio che svolge funzioni di supporto
ai Consiglieri per l'esercizio del loro mandato e che espleta le
incombenze relative allo stato giuridico e all'indennità
di presenza.
I Consiglieri possono avvalersi, per l'esercizio delle loro
funzioni, della sede e delle attrezzature messe a disposizione del
proprio gruppo consiliare.
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TITOLO IV -
GRUPPI CONSILIARI |
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Art. 12 - Composizione dei Gruppi Consiliari
I Consiglieri si costituiscono in gruppi. A tali effetti,
entro 10 giorni dalla prima seduta del Consiglio, i Consiglieri
devono dichiarare per iscritto al Presidente del consiglio a quale
gruppo intendono aderire.
I gruppi possono apparentarsi o unificarsi, dandone comunicazione
al Presidente del consiglio. Con analoghe modalità è
consentita la costituzione di nuovi gruppi consiliari nel corso
del mandato.
Ogni gruppo designa il proprio capogruppo, dandone comunicazione
scritta al Presidente del consiglio. Ogni gruppo comunica tempestivamente
al Presidente del consiglio l'eventuale mutamento del capogruppo.
Qualora il gruppo non provveda a designare il capogruppo,
il Presidente del consiglio fa riferimento al Consigliere che ha
conseguito il maggior numero di preferenze alle elezioni.
Il Presidente del consiglio informa il Sindaco delle comunicazioni
di cui ai commi precedenti. 
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Art. 13 - Sedi - Attrezzature - Servizi
Il Presidente del consiglio e i gruppi consiliari dispongono,
presso la sede comunale, di locali, personale, attrezzature, risorse
finanziarie e servizi necessari all'esercizio del mandato elettorale.
Le risorse finanziarie sono determinate annualmente in sede
di approvazione del bilancio preventivo, e comprendono un fondo
ordinario e un fondo economale. Successivamente all'avvenuta esecutività
del bilancio, tali risorse sono attribuite a ciascun gruppo consiliare
sulla base di una quota fissa per ogni gruppo e di una per ogni
Consigliere di appartenenza, con apposita deliberazione adottata
a maggioranza assoluta su proposta del Presidente del consiglio,
previa presentazione alla Conferenza dei capigruppo. La deliberazione
indica anche la tipologia e i criteri per le spese. I gruppi possono
utilizzare le risorse finanziarie a loro assegnate per attività
che comportino l'impegno dei servizi comunali, compatibilmente con
l'attività programmata dei servizi stessi.
In caso di scissione di un gruppo consiliare, o di passaggio
di uno o più Consiglieri da un gruppo a un altro, in corso
di mandato, la deliberazione di riparto non viene modificata fino
all'esercizio finanziario successivo a quello in cui si è
verificata la nuova costituzione.
In caso di scadenza o scioglimento del Consiglio durante
l'esercizio finanziario, il Consiglio comunale uscente e quello
entrante approvano la ripartizione delle risorse proporzionalmente
al periodo di rispettivo mandato.
La gestione contabile complessiva delle risorse finanziarie
verrà effettuata dal dirigente responsabile, nel rispetto
delle assegnazioni definite dalla deliberazione di cui al secondo
comma.
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Art. 14 - Conferenza dei capigruppo
La Conferenza dei capigruppo è presieduta dal Presidente
del consiglio, o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice
Presidente. Ad essa partecipa di diritto il Sindaco.
In essa sono rappresentati i gruppi consiliari, costituiti
a norma dell'articolo precedente.
La Conferenza dei capigruppo:
- coadiuva il Presidente del consiglio nella programmazione dei
lavori del Consiglio comunale;
- coadiuva il Presidente del consiglio nella predisposizione dell'ordine
del giorno e nell'organizzazione dei lavori delle singole riunioni
del Consiglio comunale;
- concorre alla definizione di ordini del giorno, mozioni e proposte
di deliberazioni.
La Conferenza dei capigruppo è convocata dal Presidente
del consiglio. Vi partecipa il Segretario generale e i dirigenti
appositamente invitati. E' convocata, di norma, almeno una volta
al mese.
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TITOLO V -
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI |
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Art. 15 - Istituzione Composizione
- Durata
All'inizio del proprio mandato, il Consiglio comunale istituisce
la Commissione affari istituzionali e le Commissioni permanenti
su gruppi di tematiche omogenee.
Le Commissioni sono composte da Consiglieri comunali designati
dai gruppi consiliari e sono nominate dal Consiglio comunale con
votazione palese entro 60 giorni dall'insediamento della Giunta.
La deliberazione istitutiva determina il numero dei componenti di
ciascuna Commissione. Nel caso di modifica nella composizione dei
gruppi, i componenti nominati rimangono in carica fino alla sostituzione.
Il numero minimo dei componenti di ciascuna Commissione
è pari al numero dei gruppi costituiti in Consiglio.
Ogni gruppo esprime nelle Commissioni tanti voti quanti
sono i Consiglieri ad esso iscritti.
Nelle votazioni delle Commissioni ogni Consigliere esprime
esclusivamente i voti attribuitigli dalla deliberazione consigliare
istitutiva della Commissione cui è assegnato.
Le Commissioni permanenti durano in carica quanto il Consiglio.
Lassessore non può essere eletto membro della
commissione che ha come oggetto le materie di competenza dellassessore
stesso. 
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Art. 16 - Nomina del Presidente
Ogni Commissione elegge il Presidente al proprio interno,
con voto palese.
E' eletto Presidente chi riceve la maggioranza assoluta
dei voti assegnati alla Commissione.
Se dopo 3 votazioni nessun componente ha raggiunto questo
risultato, si procede al ballottaggio fra i 2 Consiglieri che hanno
ottenuto il maggior numero di voti. 
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Art. 17 - Funzioni delle Commissioni
Le Commissioni, fermo restando le competenze degli altri
organi dell'Amministrazione, svolgono l'attività preparatoria,
istruttoria e redigente su atti, provvedimenti, indirizzi ed orientamenti,
da sottoporre alla determinazione del Consiglio comunale.
Ciascuna Commissione permanente ha il compito di esaminare,
nelle materie di propria competenza, le proposte di deliberazione
ed ogni altro oggetto su cui il Sindaco ritiene di acquisire il
parere o ad essa rinviate dal Consiglio.
L'esame della proposta di deliberazione in via ordinaria
deve esaurirsi nella seduta che prevede tale oggetto all'ordine
del giorno.
Qualora il Sindaco, trasmettendo la proposta alla Commissione,
abbia indicato il carattere di urgenza della delibera, il parere
deve essere reso cinque giorni dalla richiesta, altrimenti si dà
per acqusito.
Ciascuna Commissione, a maggioranza, può richiedere
alla Giunta comunale di trattare specifici argomenti. Compete alla
Giunta determinare modi e termini per la trattazione degli argomenti.
Ciascun gruppo consiliare, al fine di approfondire gli aspetti
tecnici e conoscitivi di temi e argomenti di particolare rilievo
può invitare esperti esterni, che partecipano alla discussione.
Ciascuna Commissione, a maggioranza di 2/3 di voti assegnati,
può richiedere la convocazione del Consiglio comunale su
specifici argomenti.
Il Consiglio comunale può affidare alle Commissioni
compiti di indagine e studio; può, altresì, affidare
compiti di esame e risposta a petizioni, secondo le modalità
fissate nel Regolamento sulla partecipazione.
In Commissione viene data risposta alle interrogazioni,
secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente Regolamento.
Il Consiglio comunale, nel rispetto dell'art.42 del T.U.267/2000
e nell'ambito delle proprie funzioni di indirizzo e di controllo
politico amministrativo, può affidare ad una Commissione
il compito di svolgere funzioni redigenti su argomenti di competenza
della medesima. In tal caso la Giunta provvede a mettere a disposizione
le competenze tecnico-amministrative di supporto.
Le Commissioni, nelle materie di propria competenza ed a
maggioranza assoluta dei voti, possono assumere l'iniziativa di
presentare proposte al Consiglio. La proposta della Commissione
in sede redigente deve ottenere la maggioranza dei voti ed essere
presentata al Consiglio per l'approvazione.
Sulle proposte di cui ai commi 11 e 12 devono essere preventivamente
acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del T.U. 267/2000
Le proposte di deliberazione che abbiano ottenuto il parere
favorevole, votato unanimemente dalla Commissione competente, sono
presentate al Consiglio comunale e sono votate senza discussione,
fatto salvo il diritto di dichiarazione di voto.
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Art. 18 - Funzioni del Presidente
Il Presidente convoca la Commissione e ne coordina i lavori;
in caso di sua assenza provvede il Consigliere anziano (il consigliere
che risulta eletto con il maggior numero di voti) della Commissione.
La prima riunione della Commissione è convocata dal Presidente
del consiglio.
Il Presidente comunica al Presidente del consiglio gli argomenti
di iniziativa della Commissione da sottoporre al Consiglio comunale.
Il Presidente svolge le sue funzioni avvalendosi di un dipendente
comunale con funzioni di segretraio, indicato nella delibera di
istituzione delle Commissioni.
Per quanto funzionale al buon andamento dei lavori della
Commissione, il Presidente si avvale della collaborazione degli
amministratori del segretario e dei dirigenti competenti, fatti
salvi i rapporti gerarchici e funzionali previsti dalla legge, dallo
Statuto e dai regolamenti. 
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Art.19 - Convocazione delle Commissioni
Il Presidente convoca la commissione e trasmette l'ordine
del giorno contenente gli oggetti da trattare.
La convocazione è recapitata almeno 3 giorni prima
ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 ore prima della seduta. Entro
gli stessi termini l'ordine del giorno è comunicato ai capigruppo,
per consentire l'esercizio dei diritti dei Consiglieri, previsti
dallo Statuto e dall'art.3 del presente Regolamento. La convocazione,
su dichiarazione scritta indirizzata al Presidente della commissione,
può essere effettuata per via telematica o per fax, ed è
validamente recapitata se trasmessa all'indirizzo di posta elettronica
od al numero di fax indicato dal Consigliere. Con le stesse modalità
il Consigliere comunica eventuali variazioni.
Le Commissioni sono convocate anche su richiesta motivata
di almeno 1/3 dei componenti.
Ai Consiglieri componenti di ciascuna Commissione deve essere
messa a disposizione nell'ufficio indicato nell'avviso di convocazione,
di norma entro gli stessi termini e con le stesse modalità
di cui al comma 2, la documentazione inerente agli oggetti da trattare.

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Art. 20 - Validità delle sedute
e funzionamento delle Commissioni
Fermo restando quanto previsto negli articoli precedenti,
per la validità delle sedute delle Commissioni occorre lintervento
di tanti commissari il cui voto, ai sensi dellart.15, rappresenti
almeno la metà dei componenti il Consiglio comunale.
La verifica del numero legale può essere richiesta,
prima di ciascuna votazione, da ogni commissario. Ove accerti la
mancanza del numero legale, il Presidente può sospendere
la seduta, per non più di un'ora, oppure toglierla. Ai Consiglieri
intervenuti alla seduta andata deserta è riconosciuta ugualmente
lindennità di legge.
Il Consigliere che non partecipa ad una seduta si considera
egualmente edotto sugli argomenti in essa trattati, ai fini della
discussione in Consiglio comunale.
Dei lavori della Commissione viene redatto un sintetico
verbale. Ciascun componente della Commissione può fare verbalizzare
le proprie dichiarazioni.
Ai lavori delle Commissioni possono sempre partecipare il
Sindaco e il Presidente del consiglio.
Alle sedute della Commissione possono partecipare, su invito
del Presidente, i Presidenti delle consulte, funzionari del Comune
e amministratori e dirigenti degli enti, delle istituzioni e delle
aziende dipendenti. Le Commissioni possono inoltre consultare rappresentanti
di enti, associazioni, consulte ed acquisire l'apporto di esperti.
Ciascuna Commissione può chiedere al Presidente che
sia sentito il parere di altra Commissione.
Due o più Commissioni possono essere convocate in
seduta comune dai rispettivi Presidenti.
Ciascuna Commissione può nominare al proprio interno
gruppi per istruire temi specifici e per riferire alla Commissione
stessa in seduta plenaria.
Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo diversa
decisione del Presidente o richiesta della maggioranza dei componenti.
I componenti sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi previsti
dalla legge. In caso di lavori dichiarati segreti il verbale dà
esclusivamente atto delle decisioni adottate e dei pareri espressi.
La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a
tre sedute consecutive della Commissione comporta, previa contestazione,
la decadenza dall'incarico di commissario.

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Art. 21 - Commissioni speciali, di indagine
e di controllo e garanzia
Il Consiglio comunale, ogni qualvolta lo ritenga opportuno,
può nominare Commissioni speciali sia per particolari materie,
sia con il compito di istruire ed esaminare, entro il termine fissato,
questioni di rilevante interesse.
Il Consiglio comunale, ove ne ravvisi la necessità,
a maggioranza assoluta dei propri componenti, può istituire
al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività
dell'Amministrazione.
La delibera di istituzione ne determina scopo, funzioni,
composizione, durata, modalità di funzionamento, ivi comprese
le eventuali consulenze esterne.
La presidenza delle commissioni di cui al presente articolo
spetta alla minoranza. Per la modalità di nomina si procede
secondo quanto previsto dall'art. 41 dello Statuto comunale.
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TITOLO VI - SEDUTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE |
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Art. 22 - Convocazione
Il Presidente convoca il Consiglio comunale e trasmette
l'ordine del giorno contenente gli oggetti da trattare. La convocazione
è recapitata almeno 5 giorni prima della data stabilita per
la seduta.
Il Presidente è tenuto altresì a convocare
il Consiglio comunale qualora, esclusivamente su materie per le
quali il cosiglio comunale sia competente, lo richieda il Sindaco
o 1/5 dei Consiglieri o una Commissione consiliare a maggioranza
di 2/3 di voti assegnati. Tale richiesta deve essere avanzata al
Presidente per iscritto, e deve indicare gli argomenti da trattare.
In tal caso l'avviso con l'ordine del giorno è consegnato
ai Consiglieri almeno 5 giorni prima di quello stabilito per la
seduta, la quale dovrà avere luogo entro 20 giorni dal ricevimento
della richiesta, e all'ordine del giorno dovranno essere iscritte
le questioni richieste.
Il Consiglio comunale può altresì essere eccezionalmente
convocato d'urgenza, quando ciò sia giustificato dall'esigenza
dell'esame immediato di determinati argomenti; l'avviso deve essere
comunicato almeno 24 ore prima della seduta.
In ogni caso il Consiglio può decidere che l'esame degli
argomenti iscritti d'urgenza venga differito ad una seduta successiva.
Il Presidente del consiglio predisporrà l'inserimento di
tale argomento all'ordine del giorno della seduta indicata.
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Art. 23 - Avviso
di convocazione
La convocazione, su dichiarazione scritta e revocabile indirizzata
al Presidente del consiglio, può essere effettuata:
a) mediante consegna al domicilio del consigliere attraverso un
messo comunale;
b) per via telematica all'indirizzo di posta elettronica indicato
per iscritto dal Consigliere;
per fax al numero indicato per iscritto dal Consigliere
I Consiglieri che non risiedono nel Comune possono designare
un domiciliatario residente nel Comune, al quale devono essere consegnati
gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica.
Fino a quando non è stata effettuata tale designazione, il
Presidente provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio
anagrafico del Consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso
di ricevimento, oppure via fax o e - mail, su richiesta scritta
del Consigliere stesso.
Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo
di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati
dalla legge e dal Regolamento.
Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione,
si debbano aggiungere altri argomenti urgenti, occorre darne avviso
scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando
l'oggetto degli argomenti aggiunti.
L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna seduta del
Consiglio comunale deve essere affisso all'albo pretorio almeno
il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza. 
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Art. 24 - Ordine del giorno delle sedute
e deposito degli Atti a disposizione dei Consiglieri
L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale
è stabilito dal Presidente, sentito il Sindaco e secondo
quanto previsto al precedente art. 14.
Soltanto le proposte iscritte all'ordine del giorno possono
essere sottoposte alla deliberazione del Consiglio comunale.
Gli atti relativi alle proposte iscritte all'ordine del
giorno devono essere messi a disposizione dei Consiglieri almeno
tre giorni prima della seduta fatti salvi i casi d'urgenza di cui
ai precedenti articoli 22 e 23. 
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Art. 25 - Numero Legale
Il Consiglio comunale non può deliberare se non interviene
la metà del numero dei Consiglieri assegnati; alla seconda
convocazione le deliberazioni sono valide purché intervengano
almeno un terzo dei componenti, salve le eccezioni previste dalla
legge, dallo Statuto e dall'art. 28 del presente Regolamento.
I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si
computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza,
ma non nel numero dei votanti.
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Art. 26 - Verifica del numero legale
La seduta si apre con l'appello nominale dei Consiglieri
fatto dal Segretario generale per accertare l'esistenza del numero
legale.
La Presidenza non è obbligata a verificare se il
Consiglio sia oppure no in numero legale per deliberare, se non
quando ciò sia richiesto da un Consigliere ed il Consiglio
stia per procedere ad una votazione.
Per verificare se il Consiglio sia in numero legale, il
Presidente dispone l'appello.
Qualora, nel corso della seduta, venga a mancare il numero
legale, il Presidente può sospendere la riunione per un tempo
non superiore a 15 minuti, trascorso inutilmente il quale dichiara
sciolta la seduta.
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Art. 27 - Seduta Deserta per mancanza
del numero legale e seconda convocazione
Decorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione
senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto,
il Presidente dichiara deserta l'adunanza, rinviando gli affari
posti all'ordine del giorno ad una successiva adunanza di seconda
convocazione.
Della seduta dichiarata deserta per mancanza del numero
legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi
degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente
giustificate. Ai Consiglieri intervenuti alla seduta andata deserta
è riconosciuta ugualmente lindennità di legge.
E' seduta di seconda convocazione per ogni oggetto iscritto
all'ordine del giorno quella che succede in giorno diverso ad una
precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale.
Anche la seconda convocazione deve essere fissata con avvisi
scritti nei termini e nei modi indicati per la prima convocazione.
L'avviso spedito per la prima convocazione può stabilire
anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso essa si rendesse
necessaria.
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Art. 28 - Numero legale - Casi particolari
E' necessaria la presenza di almeno la meta' dei Consiglieri
assegnati, anche in seduta di seconda convocazione, per deliberare:
- Il bilancio di previsione;
- il rendiconto della gestione;
- tutti gli atti relativi alla formazione di piano regolatore
generale, piano per l'edilizia economica e popolare, piano delle
aree destinate ad insediamenti produttivi, programma pluriennale
di attuazione e relative varianti generali, le eventuali deroghe,
nonché i pareri e le osservazioni relativi ai piani territoriali
sovraordinati;
- la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione
di pubblici servizi, la partecipazione del Comune a società
di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante
convenzione;
- l'istituzione e l'ordinamento di tributi, la disciplina generale
delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
- gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche
e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione
dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni,
nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso
enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla
legge.
Sono fatte salve le maggioranze speciali previste per l'approvazione
dei seguenti oggetti:
- Statuto e relative modifiche;
- convenzioni e statuti dei consorzi;
- mozione di sfiducia;
- elezione del difensore civico;
- statuti delle aziende speciali;
- adozione dei regolamenti previsti dallo Statuto;
- Commissioni speciali e di indagine;
- elezione del Presidente e Vicepresidente del consiglio;
e le altre che saranno previste da leggi e dallo Statuto.
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ART. 29 - Partecipazione dellassessore
esterno
L'Assessore esterno al consiglio comunale partecipa alle
sedute del Consiglio con funzioni di relatore e diritto di intervento,
ma senza diritto di voto.
La sua presenza in Consiglio non è computata ai fini
della determinazione del numero legale e della maggioranza per l'esito
delle votazioni. 
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ART. 30 - Pubblicità delle sedute
Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i
casi in cui la discussione verta su giudizi, valutazioni o apprezzamenti
su qualità morali o capacità professionali di persone
e il Consiglio lo decida a maggioranza di voti su richiesta motivata
di almeno un gruppo consiliare.
In tali casi è resa pubblica la decisione finale
e non viene redatto il resoconto integrale del dibattito.
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TITOLO VII
- PRESIDENZA DELLE SEDUTE |
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ART. 31 - Presidenza delle sedute
Le sedute del Consiglio comunale sono presiedute dal Presidente
o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in caso
di assenza o impedimento di quest'ultimo la presidenza spetta al
Consigliere anziano.
Il presidente del consiglio è eletto a maggioranza
assoluta. Se la maggioranza richiesta non è raggiunta alla
prima votazione si procede ad altre votazioni fino a quando non
si raggiunge il quorum richiesto.
Il Vice-Presidente è eletto con le stesse modalità
del presidente.
Sono presiedute dal Sindaco le sedute del Consiglio comunale
convocate per:
- la convalida degli eletti;
- l'elezione del Presidente e del Vicepresidente del consiglio.
Un numero non inferiore a 2 / 5 (due quinti) può
presentare proposta motivata di revoca nei confronti del Presidente
del Consiglio. La proposta è presentata al segretario generaleche,
assuntala al protocollo la trasmette entro 24 ore al Sindaco e al
Presidente del Consiglio.
Il Presidente del Consiglio è tenuto a convocare il Consiglio
entro 10 giorni.
La proposta di revoca è approvata se, a seguito di votazione
per appello nominale consegue il voto favorevole della maggioranza
assuluta dei componenti il Consiglio.
Se la proposta viene respinta essa non può essere ripresentata
prima dei 6 (sei) mesi.

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ART. 32 - Poteri del Presidente
Il Presidente provvede al funzionamento dell'assemblea consiliare,
dirigendo e moderando la discussione sugli argomenti all'ordine
del giorno ed in particolare:
- concede la facoltà di parlare;
-garantisce il rispetto dei tempi previsti per gli interventi
e le discussioni;
- precisa i termini degli argomenti sottoposti alla discussione
e votazione dell'assemblea;
- proclama il risultato delle votazioni;
- ha la facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta.

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ART. 33 - Comportamento dei Consiglieri
in aula
Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose
o sconvenienti il Presidente lo richiama.
Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle
quali il Presidente conferma o ritira il richiamo.
Se il Consigliere persiste nella trasgressione il Presidente
può togliergli la parola sull'argomento in discussione.
Nel caso che il Consigliere, nonostante i suddetti provvedimenti,
persista nel suo atteggiamento, il Presidente può decretarne
lespulsione.
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ART. 34 - Comportamento del Pubblico
I cittadini che assistono nella parte riservata al pubblico
devono mantenere un comportamento che non interferisca con l'esercizio
delle funzioni del Consiglio, non ne influenzi le decisioni o rechi
disturbo allo stesso.
Nessuna persona estranea può avere accesso durante
la seduta nella parte della sala riservata ai Consiglieri. Oltre
al Segretario, agli impiegati, ai vigili urbani ed al personale
addetto al servizio, potrà essere ammessa - a seconda delle
materie in discussione - la presenza di funzionari, dirigenti e
qualunque altra persona che sia richiesta dal Consiglio.
Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui
al primo comma, il Presidente può ordinare lo sgombero dell'aula.
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TITOLO VIII - SVOLGIMENTO DEI
LAVORI DEL CONSIGLIO |
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ART. 35 - Apertura della seduta
Il Presidente, dopo l'appello nominale, dichiara aperta
la seduta.
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ART. 36 - Comunicazioni e dichiarazioni
su argomenti non iscritti all'ordine del giorno-fatto personale
Il Consiglio non può deliberare né mettere
in discussione alcuna proposta o questione estranea all'oggetto
della convocazione,
Il Presidente e il Sindaco possono fare le comunicazioni
su fatti e circostanze che ritengano opportuno portare a conoscenza
del Consiglio, pur non essendo gli oggetti inseriti all'ordine del
giorno.
Ciascun Consigliere può chiedere la parola per fare
comunicazioni o interventi, di durata non superiore a 10 minuti,
su argomenti non all'ordine del giorno che non abbiano contenuto
amministrativo, oppure per fatto personale, quando ritenga di essere
stato leso nella propria onorabilità da altro Consigliere,
ovvero quando ritenga che altro componente del Consiglio gli abbia
attribuito opinioni non espresse o contrarie a quelle manifestate,
ovvero comportamenti non tenuti.
Il Presidente, riscontrata l'effettiva sussistenza del fatto
personale, accorda la parola. Se il Presidente nega la parola ed
il Consigliere insiste nella sua richiesta, su di essa decide il
Consiglio seduta stante senza discussione.
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ART. 37 - Relazione sulle proposte
Quando si debba trattare una proposta questa viene illustrata
da un componente della Giunta o da un Consigliere. La relazione
introduttiva non può eccedere i 30 minuti, salvo che il Presidente
non ne elevi la durata in casi di particolare rilevanza.
Conclusa la relazione introduttiva, il Presidente dichiara
aperta la discussione ed ammette a parlare gli altri Consiglieri.
Se nessuno domanda la parola la proposta viene messa in votazione.
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ART 38 - Disciplina della discussione
I Consiglieri che desiderano parlare su un oggetto all'ordine
del giorno devono farne richiesta al Presidente il quale accorda
la parola secondo l'ordine di iscrizione.
Ogni Consigliere può parlare di norma una sola volta
sullo stesso argomento, tranne che per dichiarazione di voto, fatto
personale o per questioni di particolare rilevanza, stabilite dal
Presidente.
Gli interventi nella discussione sono contenuti nel tempo
di 10 minuti per i consiglieri e di 15 minuti per i capi gruppo.
In occasione della trattazione di oggetti di particolare
rilevanza il Presidente, sentiti i capigruppo, può stabilire
che tali limiti di tempo vengano elevati.
Trascorso il tempo previsto per l'intervento, il Presidente
toglie la parola al Consigliere.

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ART. 39 - Intervento per richiamo al regolamento
o mozione d'ordine
Ogni Consigliere in qualsiasi momento può presentare
una mozione d'ordine consistente in un richiamo all'osservanza di
una norma della legge, dello Statuto, del presente Regolamento,
o dell'ordine del giorno relativa alla procedura delle discussioni
e delle votazioni.
In questi casi, oltre al proponente, possono parlare soltanto
un Consigliere contro e uno a favore.
Gli interventi non possono avere una durata superiore a
5 minuti.
Sulla mozione d'ordine decide il Presidente. Il Presidente
può richiedere al Consiglio di pronunciarsi su questi richiami
con votazione per alzata di mano. 
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ART. 40 - Emendamenti sulle proposte in
discussione
Prima che si inizi la discussione di una proposta, o nel
corso della discussione medesima, possono essere presentati da ciascun
Consigliere emendamenti che devono essere redatti per iscritto,
firmati e consegnati al Presidente, il quale ne dà lettura.
Dopo la chiusura della discussione, vengono messi in votazione,
secondo l'ordine di presentazione, prima gli emendamenti soppressivi,
poi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi.
Il proponente può rinunciare al suo emendamento in
qualsiasi momento prima della votazione.
Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello
stesso.
Gli interventi sugli emendamenti non devono superare i 5
minuti.
I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti
vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante
dallo schema originario modificato in conformità a quanto
in precedenza deciso.
Qualora vengano presentati emendamenti alle proposte di
deliberazioni il Segretario generale deve esprimersi sulla necessità
di richiedere nuovamente i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs.
n. 267/2000.
L'approvazione di un emendamento sul quale devono essere
acquisiti i pareri di cui sopra comporta la sospensione della votazione
sul testo finale della deliberazione fino alla acquisizione di detti
pareri.
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ART. 41 - Ammissione di Funzionari, Consulenti,
Esperti
Il Presidente, per le esigenze della Giunta o su richiesta
di uno o più Consiglieri, può invitare i dirigenti
comunali a svolgere relazioni o dare informazioni su argomenti all'ordine
del giorno.
Possono altresì essere invitati consulenti e professionisti
esterni o incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione
per fornire illustrazioni e chiarimenti.
Su invito del Presidente possono partecipare al Consiglio
con diritto di intervento i rappresentanti di aziende, enti, associazioni,
imprese, interessati agli argomenti all'ordine del giorno. 
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ART. 42 - Chiusura della discussione
Il Presidente dichiara chiusa la discussione quando non
vi siano altri Consiglieri iscritti a parlare.
A chiusura della discussione è data facoltà
di parlare al Presidente, al Sindaco, all'Assessore competente e
nel caso di proposte e di mozioni al Consigliere proponente.
La replica non può eccedere la durata di 5 minuti.
Dopo la replica può essere concessa la parola ai
Consiglieri solo per dichiarazione di voto, con facoltà di
intervento di un Consigliere per ogni gruppo.
Tale facoltà spetta anche al Consigliere che dichiari di
dissentire dall'orientamento del gruppo cui appartiene.
Gli interventi per dichiarazione di voto non possono eccedere
la durata di 3 minuti.
Durante le operazioni di voto e fino alla chiusura della
votazione stessa non si può procedere alla discussione di
altri atti.
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TITOLO IX - VOTAZIONI |
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ART. 43 - Modalità generali
Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della
maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui una maggioranza
qualificata sia richiesta dalla legge o dallo Statuto.
La maggioranza corrisponde alla metà più uno
dei votanti.
Quando il numero dei votanti è dispari, per maggioranza
assoluta si intende il numero che, moltiplicato per due, supera
di uno il numero dei votanti.
Nel caso di votazioni riguardanti le nomine di persone,
salvo che non sia diversamente disposto da leggi, Statuto o regolamenti,
risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di
voti, e in caso di parità si procede al ballottaggio.
Il ballottaggio consiste nella concentrazione di voti sui
2 candidati che nella precedente votazione libera hanno riportato
più voti. Risulta nominato o designato il candidato che ha
riportato il maggior numero di voti.
In caso di parità nel ballottaggio si intende eletto il più
anziano d'età.
Quando si deve procedere alla votazione di oggetti complessi
il Presidente, anche su richiesta di un Consigliere, può
procedere per parti, per singoli articoli o per punti del dispositivo.
In tal caso, al termine si passa alla votazione dell'oggetto nella
sua globalità, nel testo quale risulta dalle votazioni parziali.
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ART. 44 - Formazione e aggiornamento professionale
ART. 44 Astensioni obbligatorie e facoltative
I Consiglieri devono astenersi, a norma di legge, dal prendere
parte alle deliberazioni cui abbiano interesse ai sensi dellart.72
del T.U.E.L..
Chi ha intenzione di astenersi dalle votazioni segrete deve
dichiararlo prima che queste abbiano inizio. 
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ART. 45 - Votazione palese
Le votazioni sono di norma palesi; hanno luogo per alzata
di mano o per appello nominale.
Si procede alla votazione per appello nominale quando lo
disponga il Presidente oppure lo richiedano almeno 3 Consiglieri
prima che sia iniziata la votazione con altra modalità.
Per questa votazione il Presidente indica il significato
del sì e del no; il Segretario fa l'appello, annota i voti
e il Presidente proclama il risultato.
Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova
se un Consigliere lo richieda immediatamente dopo la proclamazione
del risultato, e comunque prima che si passi ad altro argomento.
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ART. 46 - Votazione
segreta
La votazione è segreta nel caso di nomina, designazione
e revoca dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed
istituzioni.
La votazione può essere segreta per decisione del
Presidente o per richiesta di almeno 3 Consiglieri, qualora le deliberazioni
comportino la necessità di formulare dei giudizi, valutazioni
e apprezzamenti su qualità morali o capacità professionali
di persone.
Le votazioni a scrutinio segreto si fanno con schede.
Lo spoglio delle schede è fatto da tre scrutatori
nominati dal Presidente prima della votazione.
Quando la legge, gli statuti o i regolamenti stabiliscono
che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata
della maggioranza e della minoranza, e non sono precisate espressamente
le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le
modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze.
Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo
nome o un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro
che riportano il maggior numero di voti per ogni rappresentanza.
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ART. 47 - Esito delle votazioni
Terminate le votazioni, il Presidente ne proclama l'esito.
Se il numero dei voti è diverso dal numero dei votanti
il Presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.
Qualora sorga contestazione circa i risultati e la validità
della votazione, su di essa delibera il Consiglio seduta stante.
Il Presidente può concedere la parola solo al Consigliere
che solleva la contestazione e ad un altro per opporvisi per non
più di 5 minuti ciascuno. 
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TITOLO X - SEGRETARIO |
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ART. 48 - Segretario
Alle sedute del Consiglio comunale assiste il Segretario
generale. Fermo restando quanto stabilito all'art. 41, su richiesta
dei Consiglieri e comunque su autorizzazione del Presidente, il
Segretario può intervenire nella discussione dei singoli
provvedimenti da adottare per quanto riguarda la gestione amministrativa
e la legittimità degli atti, in relazione anche ai pareri
tecnici e contabili espressi dai dirigenti.
In caso di astensione obbligatoria del Segretario generale,
lo stesso viene sostituito dal Consigliere individuato dal Presidente,
limitatamente alle funzioni di verbalizzazione.

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ART. 49 - Verbali delle sedute
Delle sedute viene redatto il verbale da parte di un funzionario
della segreteria generale delegato dal Segretario ad assistere alle
sedute. Il verbale è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario
generale e dal funzionario incaricato di redigere il verbale.
Il verbale delle sedute, redatto sulla base di registrazioni
effettuate nel corso delle sedute stesse, deve riportare riassuntivamente
gli interventi dei Consiglieri nella discussione.
Nel verbale delle deliberazioni devono essere specificati i nomi
dei Consiglieri presenti alle votazioni, di coloro che si sono astenuti
e, nelle votazioni palesi, di coloro che hanno espresso voto contrario.
Deve altresì essere indicato se si è proceduto
a votazione segreta, oppure in seduta non pubblica, nei casi previsti
dal presente Regolamento.
I verbali delle sedute sono depositati nella segreteria generale
a disposizione dei Consiglieri che vogliano prenderne visione.
I verbali si intendono definitivi se nei sessanta giorni
successivi nessun Consigliere sollevi obiezioni o richieste di rettifiche.
Su di esse decide il Consiglio a maggioranza di voti dei presenti.
Il Segretario generale può esprimere il proprio parere
sulle modifiche introdotte.

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TITOLO XI -
DELEGHE DEL SINDACO |
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ART. 50 - Deleghe del Sindaco
Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo e previa comunicazione
al Prefetto, può conferire deleghe nelle materia di cui all'art.
54, comma 1, lettere a), b), c) e d) ad un consigliere per l'esercizio
delle funzioni nelle frazioni.
Nel provvedimento sono indicate le funzioni delegate. Il
provvedimento è sottoscritto, per accettazione dellincarico,
dal delegato. La delega può essere revocata dal Sindaco in
qualsiasi momento, con provvedimento scritto. Lesercizio delle
funzioni da parte del delegato cessa dal momento della notifica
del provvedimento di revoca.
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Art. 51 - Norme transitorie ed attuative
Con il presente regolamento si ritengono decadute tutte
le commissioni e tutte le nomine effettuate dal Consiglio Comunale
nel vigore del precedente regolamento.
Il Consiglio Comunale è tenuto ad effettuare le nuove
nomine entro 30(trenta) giorni dallentrata in vigore del presente
regolamento. Fino a tale momento si ritengono prorogate le precedenti
Commissioni e il regolamento che le disciplina.
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